L’art. 73 del Decreto legislativo n.59/2010 di attuazione della Direttiva servizi richiama espressamente la disciplina stabilita dalla Legge professionale n.39/89 e successive modifiche, con la conseguenza che il regime ivi stabilito rimane invariato.
I requisiti richiesti rimangono, pertanto, quelli indicati all’art. 2, comma 3 della L. 39/89, così come modificato dall’art. 18 della L. n.57/2001, ovvero:
- essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età;
- avere il godimento dei diritti civili;
- risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
- aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione dell’esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
- salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956 n.1423; 10 febbraio 1962 n.57; 31 maggio 1965 n.575;
- 13 settembre 1982 n.646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933 n.1736 e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.
In merito al punto “e” si precisa che, non essendo mai stato emanato il decreto di attuazione, viene applicata solo la prima parte del periodo, ovvero, la prescrizione relativa all’obbligo di frequentare, dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado, “un corso di formazione e superare un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto”.
Conseguentemente, dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado, occorre frequentare un corso di formazione organizzato da un ente abilitato per un numero di ore previsto dalla regione di competenza e, successivamente, superare l’esame di idoneità presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 18 Legge 57/2001, deve essere , altresì, prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.