Di seguito si richiamano le principali normative che hanno segnato le tappe dell’affermazione dei principi di pari opportunità e promozione dell’imprenditoria femminile nel nostro Paese.
- Costituzione, 3, 29, 51 (integrato con legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003), 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001).
In particolare, l’art. 51 – che opera un riferimento ad “appositi provvedimenti” per l’applicazione del principio di pari opportunità – insieme all’ 117, c. 7 “le regioni rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica” indicano ripartizione trasversale delle competenze tra Stato e Regioni.
- Seguendo la prospettiva delineata dall’art. 1 della 132/1985 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, nel 2006 è entrato in vigore il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna –d.lgs. 198/2006– consolidatosi a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. 5/2010, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A livello europeo già il Trattato di Amsterdam (1997) aveva fornito la base giuridica dell’impegno comunitario relativo alle pari opportunità ed alla integrazione della dimensione di genere (gender mainstreaming) prevedendo misure che accordino vantaggi specifici al sesso sottorappresentato in una particolare attività professionale, o che compensino svantaggi nelle carriere professionali (art. 141, 4).
- Con specifico riferimento all’imprenditoria femminile in Italia una tappa importante è rappresentata dalla 215/1992 che prevede azioni positive per l’imprenditoria femminile come agevolazioni per la creazione di nuove imprese o il miglioramento di quelle esistenti. La legge 215/1992 è lo strumento principale di agevolazione attraverso il quale vengono messi a disposizione dell’imprenditoria femminile stanziamenti, sotto forma di contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti. Successivamente il d.lgs. 185/2000 ha introdotto misure dirette a sostenere, attraverso condizioni agevolate di accesso al credito, la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, in tutto il territorio nazionale. La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), articolo 1, comma 90, lett. d ha disposto che gli interventi agevolativi per l’autoimprenditorialità giovanile e femminile di cui al d.lgs. 185/2000, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell’UE, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, a valere su risorse dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE).
In attuazione di queste previsioni, sono stati adottati il decreto interministeriale del 4 dicembre 2020 Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile e la Legge di Bilancio 2021 che introduce un ricco pacchetto di misure per incentivare l’imprenditoria femminile.
A livello regionale sono numerose le iniziative attivare per promuovere le pari opportunità e l’imprenditoria rosa, in alcuni casi anche attraverso la valorizzazione dei Fondi Europei, in particolare dell’FSE. Ne sono esempio: la L.R. 1/2020 del Veneto per la promozione dell’imprenditoria femminile che favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare: attraverso gli strumenti della formazione professionale e la concessione di agevolazioni di tipo finanziario e la L.R. 11/2011 del Friuli-Venezia Giulia che prevede Contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese da parte delle donne.