Fiaip ed Auxilia Finance promuovono con Irecoop Veneto il Corso di formazione nazionale per diventare collaboratore di società di mediazione creditizia

Al via il Corso di Formazione professionale finalizzato a formare la figura del Collaboratore di società di mediazione creditizia, promosso a livello nazionale dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ed organizzato da Irecoop Veneto, in partnership con Auxilia Finance, la società di mediazione creditizia di FIAIP.
 
Il nuovo corso di formazione, organizzato da Irecoop Veneto, le cui iscrizioni on line scadranno il prossimo 20 settembre – dichiara Monica Andreotti, Vicepresidente Nazionale Fiaip con delega alla Formazione – é aperto a tutti gli agenti immobiliari ed é finalizzato a formare giovani collaboratori per la prova valutativa di accesso alla professione di mediatore creditizio e viene offerto a tutti gli Associati a Fiaip con una scontistica del 10%.”
 
Con l’approvazione del DDL Concorrenza in Senato, lo scorso agosto 2022, le attività di agenti e mediatori sono diventate compatibili. Ciò significa che l’agente immobiliare potrà diventare anche collaboratore di una società di mediazione creditizia.
 
La frequenza del corso, che avrà la durata di trenta ore e sarà in videoconferenza, consentirà   a tutti gli iscritti di prepararsi per sostenere la prova valutativa OAM (Organismo Agenti e Mediatori) dei Mediatori Creditizi. al fine di ottenere l’iscrizione agli elenchi-registri dei mediatori creditizi.
 
Tra i prerequisiti di accesso al corso è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge.
 
Oggi il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
 
Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010). I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB).
 

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Roma, 15 settembre 2023
Fonte: Ufficio Stampa