Terreni: operativa l’indeducibilita’ dei costi

L’indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, del costo dei terreni sui quali insistono fabbricati strumentali giunge al capolinea con il modello Unico 2007. Quindi trova piena attuazione la norma contenuta nel comma 7 dell’articolo 36 del Dl 223/2006, come modificato dalla lettera a), comma 18, dell’articolo 2, del Dl 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006.
Il costo dei fabbricati strumentali di proprietà, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Il valore dei terreni sottostanti i predetti fabbricati deve essere indicato in un’apposita sezione del quadro RS di Unico 2007 in cui, distinguendo fra fabbricati industriali e gli altri, per l’applicazione della diversa percentuale forfettaria, deve essere indicato il valore dei terreni e quindi il costo indeducibile relativamente sia ai fabbricati acquisiti in proprietà che mediante la locazione finanziaria.
Le Entrate hanno fornito al riguardo numerosi chiarimenti interpretativi, con le circolari n. 28/E, n. 3 del 2006, n. 1/E del 19 gennaio 2007 e infine, con le risposte fornite a Telefisco 2207 e contenute nella circolare n. 11/E.
Il costo indeducibile dell’area va quantificato in misura pari al maggior importo tra quello esposto in bilancio (procedura applicata dalle società che applicano gli Ias) e quello corrispondente al 20% o, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.
Tuttavia qualora il terreno sia stato acquisito separatamente, si assume come costo indeducibile dell’area quello indicato nell’atto di acquisto.
 
Fonte: Il Sole 24 Ore