L’indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, del costo dei terreni sui quali insistono fabbricati strumentali giunge al capolinea con il modello Unico 2007. Quindi trova piena attuazione la norma contenuta nel comma 7 dell’articolo 36 del Dl 223/2006, come modificato dalla lettera a), comma 18, dell’articolo 2, del Dl 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006.
Il costo dei fabbricati strumentali di proprietà, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Il valore dei terreni sottostanti i predetti fabbricati deve essere indicato in un’apposita sezione del quadro RS di Unico 2007 in cui, distinguendo fra fabbricati industriali e gli altri, per l’applicazione della diversa percentuale forfettaria, deve essere indicato il valore dei terreni e quindi il costo indeducibile relativamente sia ai fabbricati acquisiti in proprietà che mediante la locazione finanziaria.
Le Entrate hanno fornito al riguardo numerosi chiarimenti interpretativi, con le circolari n. 28/E, n. 3 del 2006, n. 1/E del 19 gennaio 2007 e infine, con le risposte fornite a Telefisco 2207 e contenute nella circolare n. 11/E.
Il costo indeducibile dell’area va quantificato in misura pari al maggior importo tra quello esposto in bilancio (procedura applicata dalle società che applicano gli Ias) e quello corrispondente al 20% o, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.
Tuttavia qualora il terreno sia stato acquisito separatamente, si assume come costo indeducibile dell’area quello indicato nell’atto di acquisto.
Fonte: Il Sole 24 Ore