Passaggio Ruolo/REA: ancora possibile l’adeguamento tardivo


Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per assolvere agli adempimenti conseguenti alla soppressione dei ruoli di agente/rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e dell’elenco autorizzato degli spedizionieri.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013, ha emanato le disposizioni riguardanti le procedure da attivare per i soggetti inadempienti e/o ritardatari (clicca qui per leggere il testo della circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013).

Pertanto le imprese iscritte nei soppressi ruoli di agente/rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e nel soppresso elenco autorizzato degli spedizionieri e attive al 12/5/2012, che non hanno provveduto ad aggiornare la propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea  entro il 30 settembre 2013,  hanno la possibilità di adeguarsi tardivamente pagando le sanzioni Rea (l’oblazione sarà dovuta per ciascun legale rappresentante nella misura di euro 10 se la pratica viene inviata entro il 30 ottobre 2013 e nella misura di euro 51,33 per ogni legale rappresentante se la pratica è successiva al 30 ottobre), pena l’inibizione alla continuazione dell’attività tramite provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese con conseguente inizio della procedura di cui all’art. 19, comma 3 della L.241/1990, concedendo un congruo termine per l’adeguamento.

Scaduto tale termine in assenza di adeguamento, si procederà comminando all’impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell’attività: divieto che, ove venisse successivamente disatteso, comporterà l’applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell’attività prevista dalla specifica normativa di settore (L. 39/1989, L. 204/1985).

Le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli di agente/rappresentante di commercio e agente di affari in mediazione ed inattive al 12/5/2012, che non hanno provveduto all’iscrizione nell’apposita sezione del REA entro il  30 settembre 2013 al fine di mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività, decadono da detta possibilità alla scadenza del termine del 30 settembre 2013. Tuttavia, fino al 12 maggio 2016 (se si tratta di mediatori) e fino al 12 maggio 2017 (se si tratta di agenti/rappresentanti di commercio), essi potranno far valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale per l’avvio dell’attività.


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