Gli agenti immobiliari non sono obbligati a predisporre e a curare la tenuta del cosiddetto "Registro giornale degli affari", previsto dell’art. 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, vale a dire il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, meglio conosciuto con l’acronimo "T.U.L.P.S.".
Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza 16 ottobre 2009 n. 22052, pronunciata dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione.
La Corte ritiene infatti che la legge 3 febbraio 1989 n. 39, recante la disciplina professionale degli agenti immobiliari, prevedendo una normativa autonoma e indipendente per questi professionisti, abbia introdotto nell’ordinamento un insieme di diritti e di doveri specifici di questa figura professionale, distinguendo nettamente l’agente immobiliare dal più generico "agente in affari".
Orbene, rilevato che la citata legge n. 39/1989 non prevede espressamente l’obbligo della tenuta del registro giornale, i giudici della Suprema Corte hanno concluso nel senso che tale onere debba essere ritenuto implicitamente abolito dalla stessa legge n. 39/1989, più recente rispetto al T.U.L.P.S. e quindi idonea a derogare alle disposizioni di quest’ultimo testo normativo.
Si tratta, del resto, di una questione piuttosto controversia, come dimostra il fatto che i giudici dei primi due gradi di giudizio hanno manifestato una opinione opposta alla Cassazione, dando torto al ricorrente e confermando la sanzione irrogata in via amministrativa.
Il quadro di riferimento potrebbe però a questo punto cambiare: se è certamente vero che i giudici di primo e secondo grado non sono costretti a conformarsi alle decisioni della Cassazione, è però lecito aspettarsi che il ruolo di orientamento nella interpretazione della legge esercitato dalla Suprema Corte (c.d. "nomofilachia"), assegnatole dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12), spinga i giudici di merito ad uniformarsi a quanto deciso nella sentenza in commento.
L’agente immobiliare destinatario della notifica di una ordinanza – ingiunzione contenente una sanzione per la mancata tenuta del registro giornale potrà "rinforzare" i motivi dell’opposizione con l’allegazione di questa importante pronuncia, così da poter fondatamente sperare, in assenza di una vera e propria certezza, in un accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della multa.