Antiriciclaggio: ancora valido il vecchio AUI – Archivio Unico Informatico
fino alla emanazione dei nuovi Decreti Attuativi
Chiarimenti in relazione all’applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 in attuazione dalla terza Direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE.
Una prima lettura superficiale della normativa ha portato alcuni ad ipotizzare la necessità di adeguare immediatamente le applicazioni software alle nuove norme e a ritenere che l’utilizzazione dell’Archivio Unico Informatico non sia più richiesta per i professionisti e per gli altri soggetti obbligati dalle normative precedenti.
Si riporta l’attenzione su quanto stabilito dai comma 1 e 2 dell’art. 66 del Decreto Legislativo che testualmente recita:
Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali)
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Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.
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Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Pertanto le norme abrogate o sostituite, fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi (entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Decreto), continuano a essere in vigore.
In particolare rimane la validità delle precedenti norme relative all’Archivio Unico Informatico per i professionisti (articolo 38) e per gli altri soggetti obbligati (articolo 39).