DOMANDA: Sono rappresentante legale di un’agenzia immobiliare in possesso di regolare patentino e dei requisiti richiesti dalla Legge n. 39 del 1989. Vorrei sapere se, nella mia attività, posso avvalermi di collaboratori non iscritti nel ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
RISPOSTA: Ai sensi della legge del 3 febbraio 1989 n. 39 art. 3 comma 5, “tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”.
Inoltre, l’art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452 afferma che “in caso di esercizio di attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante della società ovvero da colui che da quest’ultima è preposto a tale ramo di attività”.
Come si evince dal testo del regolamento di attuazione sopra citato, debbono essere iscritti nel ruolo degli agenti immobiliari quei collaboratori che, per conto della società, risultano formalmente o di fatto, assegnati allo svolgimento di attività di mediazione in senso proprio di cui procedono a compiere gli atti di rilevanza esterna con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati ed impegnativi della sfera giuridica dell’Ente da cui dipendono.
Invece “per quei dipendenti delle società che esplicano attività accessoria o strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti, non è prescritta l’iscrizione nel ruolo” Cass. 24/01/2007 n. 1507.
Nel caso de quo la visita dell’immobile era stata condotta da un collaboratore dell’agenzia privo di iscrizione al ruolo, dopo che l’agente immobiliare regolarmente iscritto era stato contattato dal proprietario al fine di procedere alla vendita dell’immobile.
La Suprema Corte, ha riconosciuto il diritto dell’agente ad esigere le provvigioni a lui spettanti in quanto l’attività di intermediazione era stata svolta dall’agente regolarmente iscritto per tale sua qualità nell’apposito ruolo professionale, senza che potesse avere rilievo che si fosse avvalso della collaborazione di un altro dipendente, non iscritto nel detto ruolo professionale.