Ris. Ag. Entrate 16.05.2008, n. 194/E
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Gli importi forfetari della tariffa dell’imposta di bollo per gli atti relativi a diritti sugli immobili, assolti in sede di registrazioneda notai e da altri pubblici ufficiali secondo le modalità di pagamento telematiche, devono intendersi riferiti all’attoprincipale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).
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Gli atti o documenti esterni all’atto principale che, per tecnica redazionale, siano dal medesimo richiamati come allegati, non devono essere assoggettati autonomamente all’imposta di bollo qualora per gli stessi l’assolvimento del tributo non sia dovuto sin dall’origine, ossia dal momento della loro formazione (ad esempio, fotografie). Al contrario, altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all’imposta fin dall’origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica,ecc), ancorché allegati all’atto principale, devono assolvere l’imposta di bollo autonomamente secondo le indicazioni della tariffa.