Operazioni fuori conto, in Anagrafe dal 1° aprile
Confluiranno nel data base anche i dati di chi intrattiene qualsiasi tipo di rapporto
con gli operatori finanziari, compresi quelli per conto terzi
Pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 febbraio 2008 che integra le precedenti disposizioni direttoriali relative alle modalità e termini di comunicazione dei dati, all’Anagrafe Tributaria, da parte degli operatori finanziari. Le novità contenute nel documento riguardano alcune informazioni aggiuntive che gli operatori sono tenuti a comunicare:
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l’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, realizzate a nome proprio o per conto o a nome di terzi, oltre ai dati identificativi dei soggetti che le effettuano. La comunicazione deve avvenire una sola volta nell’anno solare (per quelle compiute tra il 1° gennaio 2005 e il 31 gennaio 2007 la trasmissione deve essere effettuata tra il 1° aprile e il 30 giugno 2008 mentre per i dati
identificativi, nel caso di operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2008, le comunicazioni devono avvenire entro il 31 luglio 2008); -
i dati identificativi dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi (per quelli che si realizzano tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, le comunicazioni devono essere effettuate tra il 1° aprile e il 30 giugno 2008 mentre per quelli effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2008, le comunicazioni devono essere inviate entro il 31 luglio
dello stesso anno); -
i dati relativi alla natura del rapporto e la relativa data di apertura e chiusura.
Trasmissione, trattamento e sicurezza dei dati
I dati oggetto di comunicazione sono trasmessi dagli operatori finanziari tramite il servizio Entratel o Fisconline, secondo quanto indicato nell’allegato 2 del provvedimento I dati e le notizie raccolti sono archiviati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, in un’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria e trattati, previa autorizzazione, da parte dell’Agenzia o della Guardia di Finanza, soltanto per chi è sottoposto a indagini finanziarie.
Per la sicurezza dei dati trasmessi, ci si avvale di un sistema di invio telematico dell’anagrafe tributaria che utilizza un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore basato su un codice di identificazione dell’utente, abbinato a una specifica password. I dati, inoltre, possono essere trattati esclusivamente da operatori incaricati dei controlli le cui operazioni sono identificate attraverso un apposito sistema di tracciatura degli accessi.
Completamento della procedura e vizi di ricezione
L’operazione è completata quando l’Agenzia attesta, mediante una ricevuta contenuta in un file, l’avvenuta presentazione delle comunicazioni. I dati in essa riportati fanno riferimento alla data e all’ora di ricezione del file,
all’identificativo dell’utente, al protocollo e il numero delle comunicazioni.
La ricevuta non viene rilasciata nel caso di mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, duplicazione del codice a seguito di invio errato, utilizzo di un software non idoneo che rende il file non elaborabile, mancato riconoscimento della persona tenuta all’invio e presenza di errori nel file tali da pregiudicare la validità delle informazioni.