Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decisione del 14 giugno 2007, ha accolto il ricorso presentato da una società che svolgeva, nella provincia di Torino, l’attività di mediazione immobiliare.
Alcuni mesi fa è stata cancellata dal ruolo Agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Torino. in esecuzione di una determina con la quale era stata rilevata l’incompatibilità fra l’esercizio dell’attività di mediatore e quella di amministrazione di immobili.
La società, non appena ricevuta notizia dell’avvio del procedimento di cancellazione, aveva fatto pervenire alla Camera di Commercio di Torino le proprie contro deduzioni, evidenziando l’assoluta compatibilità tra le due attività. A seguito della pronuncia da parte della detta Camera di Commercio della determina di cancellazione la società, per il tramite dello studio legale Bella, ha ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico che ha accolto il relativo ricorso.
«Non posso che esprimere soddisfazione per l’esito del ricorso dichiara l’avv. Roberto Bella perché, pur nella essenziale motivazione, il Ministero ha saputo cogliere gli esatti termini della questione».
Continua, ancora, l’avvocato: «abbiamo sostenuto nel ricorso al Ministero che l’amministratore di condominio non svolge un’attività impreditoriale di tipo commerciale, né richiede l’iscrizione ad albi, ruoli o registri, ma costituisce un ufficio di diritto privato inquadrabile nell’abito del mandato con rappresentanza e, proprio per tale motivo, essa non può rientrare tra le cause di incompatibilità previste dal terzo comma dell’articolo 5 della legge n. 39/8, che ha istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione, rimarcando che il Ministero delle Attività Produttive, con lettera circolare del 4 luglio 2003, aveva affermato che l’attività di amministratore di condominio non era incompatibile con l’attività di mediazione.
Da ultimo, abbiamo, comunque, ritenuto di far rilevare al Ministero che, secondo una corretta interpretazione della legge n. 39/89 e nello spirito della stessa, le incompatibilità previste dall’art. 5, comma 3, devono essere limitate alle sole attività che possono influire, deviandola, sull’attività di mediazione, quali, per esempio, le attività attinenti il mondo del commercio e degli affari, mentre diversa ipotesi è quella del mediatore di immobili che svolge anche l’attività di amministratore di condominio».
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Torino, nelle proprie deduzioni contro il Ministero, ha evidenziato la natura professionale dell’attività di amministratore di condominio, anche se non rientrava nelle cosiddette professioni protette, rilevando che, per l’esercizio di tale attività non esisteva l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, ragion per cui avendo, diversamente, optato, la società ricorrente, per l’iscrizione essa svolgeva un’attività d’impresa. Di diverso avviso il Ministero che, come abbiamo detto, ha ritenuto valido quanto già affermato nella lettera circolare del 4 luglio 2003 con la quale ribadiva la compatibilità fra le due attività.
Precisa ancora l’avvocato Roberto Bella: «Va, comunque, precisato che la decisione del Ministero potrà essere impugnata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Torino avanti il Tribunale Amministrativo.
Certo è che sarebbe, quanto mai, opportuna una iniziativa legislativa per fare chiarezza sulla questione, iniziativa che, come ha osservato il Ministero nella motivazione del provvedimento di accoglimento del ricorso, spetta allo Stato, tenuto conto della complessità e dell’impegno che richiede l’attività di amministratore di condominio, il potere di determinare, con apposita norma, l’individuazione della professione, del suo contenuto e dei titoli richiesti per l’accesso all’attività professionale».