Casa, ecco il nuovo agente immobiliare post-riforma

Casa, ecco il nuovo agente immobiliare post-riforma

La riforma della legge 39/89, entrata in vigore il 26 maggio, ha cambiato la professione del mediatore immobiliare, ampliandone le competenze da un lato e stringendo, dall’altro, sulle incompatibilità e sul conflitto di interesse. Chi può fare oggi l’agente immobiliare? E che cosa fa il nuovo agente immobiliare? A rispondere è Fiaip Piemonte (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) che organizza un convegno, aperto a tutti i professionisti del settore, per far luce sui nuovi obblighi e le nuove opportunità della riforma, a cui partecipa il presidente nazionale Fiaip, Gian Battista Baccarini.

L’appuntamento è venerdì 31 maggio dalle ore 9.00 al Centro Congressi della Nuvola Lavazza in via Bologna 32, a Torino.
Registrazione sul form: http://bit.ly/Convegno_FIAIP_31_maggio

Sarà anche un’occasione d’incontro con i giornalisti per ottenere tante informazioni sul mondo dell’immobiliare torinese e piemontese. La modifica del comma 3 dell’art. 5 della legge professionale adempie alle disposizioni europee sugli obblighi del mediatore immobiliare e trasforma la figura dell’intermediatore, introducendo liberalizzazioni e incompatibilità nell’esercizio dell’attività di agente.

“La nuova legge accoglie il principio di terzietà di chi si occupa di una mediazione a garanzia delle parti coinvolte in una trattativa. Con questa riforma la professione di mediatore immobiliare fa un passo avanti nel riconoscimento legislativo e giuridico. Perché alzare la qualità professionale tutela il consumatore”, commenta Paolo Papi, presidente di Fiaip Piemonte.

Il conflitto di interesse sottolinea le incompatibilità per chi esercita l’attività di mediazione. Vale a dire che un dipendente pubblico, impiegato nel ufficio tecnico comunale, è inibito dalla professione di agente perché non può considerarsi parte terza.  Così come non possono svolgere trattative immobiliari dipendenti pubblici e privati, dipendenti di banca e di istituti assicurativi e finanziari e chi esercita professioni intellettuali se le loro attività sono, come recita la legge, “afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita la mediazione”.

 “Quindi geometri, ingegneri e architetti di uno stabile in vendita non possono anche intermediare i beni immobili che sono stati oggetto della loro opera professionale”, sintetizza Papi.

L’agente immobiliare era fino ad oggi l’unico professionista a non poter svolgere nessun tipo di attività imprenditoriale al di fuori di quella prevista.

La nuova normativa, contenuta nella Legge Europea nr. 37 del 3 maggio 2019 e in vigore dal 26 maggio 2019, segna una vera e propria rivoluzione per chi svolge l’attività di mediazione immobiliare in Italia e pone sempre più l’agente immobiliare al centro della filiera del Real Estate, con tutti i vantaggi che ne derivano per il sistema Paese e per i consumatori.

Infatti se la riforma tiene fermi i divieti di accesso alla professione, allo stesso tempo consente oggi agli agenti immobiliari di offrire ai propri clienti una serie di servizi aggiunti, validi soprattutto per chi si occupa di turismo.

“Un passo in avanti importante per l’intera categoria, che grazie alla nuova legge potrà modernizzarsi  e competere sul mercato con i grandi del web”, conclude.

Intervengono:

Il Presidente Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini

Il Segretario Nazionale Fiaip Fabrizio Segalerba

Il Presidente Confassociazioni Immobiliare Paolo Righi

Il Presidente Fiaip Piemonte Paolo Papi

l Presidente Provinciale Torino Aurelio Amerio