PREMESSO
CHE l’Agente Immobiliare è un libero professionista che, in piena libertà, autonomia e indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, opera come intermediario nella compravendita e nella locazione di beni immobili, nonché nella cessione e rilievo di aziende, offrendo i servizi ad esse connessi e percependo per la propria attività un equo compenso di mediazione;
CHE l’iscrizione nel ruolo mediatori è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio della attività di Agente Immobiliare;
CHE l’Agente Immobiliare nella sua attività professionale, si ispira a principi morali atti ad offrire una prestazione corretta evitando tutte quelle attività che violano i principi di lealtà, fedeltà e diligenza;
CHE l’Agente Immobiliare, nell’agire secondo le leggi che regolano la propria professione, deve evitare qualsiasi equivoco al fine di raggiungere il contemperamento degli interessi delle parti;
CHE nello svolgimento della propria attività professionale l’Agente Immobiliare deve rispettare il segreto professionale previsto dalla legge;
CHE l’Agente Immobiliare, titolare di Agenzia, è tenuto a richiedere e far rispettare il segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale;
CHE l’Agente Immobiliare ha l’obbligo di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri e conferenze, al fine di offrire una prestazione sempre più qualificata quale si addice ad un valente professionista;
CHE le presenti regole di comportamento sono vincolanti per tutti coloro che esercitano la professione di Agente Immobiliare e che ottengono l’iscrizione alla F.I.A.I.P. – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Premesso quanto sopra, parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito suddivise in tre parti ciascuna riguardante: i rapporti con il pubblico, con la clientela e con i colleghi.
RAPPORTI CON IL PUBBLICO
Art. 1
L’Agente Immobiliare deve conoscere il mercato immobiliare e la sua evoluzione nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.
Art. 2
L’Agente Immobiliare, per ogni incarico acquisito, deve raccogliere ogni elemento utile all’affare al fine di non venire meno alla propria funzione sociale.
Art. 3
L’Agente Immobiliare deve sempre spendere il proprio nome.
Art. 4
L’Agente Immobiliare, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito l’incarico, può sottacere il nome di questa fino al momento della conclusione dell’affare.
Art. 5
L’Agente Immobiliare deve operare preferibilmente in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definiscano il tipo di prestazione, l’ammontare della provvigione, l’eventuale rimborso delle spese e le altre condizioni dell’affare, il tutto in conformità alla Legge 52 del 6 Febbraio 1996.
Art. 6
I compensi dovranno essere pattuiti in anticipo ed il loro ammontare dovrà r