Permuta di immobili – Imposte Ipotecaria a Catastale –
Chiarimenti ministeriali
Il contratto di permuta immobiliare deve essere assoggettato due volte ad imposta Catastale, dando luogo a due distinte volture (una per ciascun immobile oggetto di compravendita), assumendo come base imponibile il valore venale in comune commercio di ognuno degli immobili trasferiti.
Resta fermo, invece, l`assoggettamento ad una sola imposta Ipotecaria, da calcolarsi sulla base del valore dell`immobile, oggetto della permuta, che da` luogo all`applicazione della maggiore imposta.
Cosi` precisa l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n.8/E del 13 febbraio 2007, nella quale viene esaminato il trattamento fiscale da applicare ai contratti di permuta immobiliare, in particolare ai fini delle imposte Ipotecaria e Catastale, dovute per l`esecuzione, rispettivamente, delle formalita` di trascrizione e di voltura degli atti di trasferimento.
In particolare, a parere dell`Amministrazione Finanziaria, la permuta di beni immobili (contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprieta` di beni o diritti da un contraente all`altro) deve essere assoggettata:
·