Facendo seguito alla circolare del Centro Studi Prot. n. 851-19/MCdS/dd del 6 dicembre scorso in merito agli obblighi informativi del mediatore, segnalo la sentenza della Corte di Cassazione n. 784/2020 in base alla quale il mediatore non ha diritto ad alcuna provvigione ove non abbia provveduto a comunicare correttamente all’ acquirente le irregolarità urbanistiche presenti nell’immobile posto in commercio.
La suprema Corte, infatti, ha sancito il mancato diritto alla provvigione del mediatore nel caso in cui abbia omesso di riferire all’acquirente le irregolarità urbanistiche presenti nell’immobile in vendita, laddove risultino agevolmente ricavabili dal confronto tra il titolo di provenienza e lo stato dei luoghi (“…. questa Corte soggiunge che la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all’immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione”).
Con questa sentenza viene ribadito l’obbligo, per il mediatore, di effettuare le opportune verifiche, anche in ordine, quindi, alla regolarità urbanistica degli immobili proposti in vendita, nonché di acquisire la documentazione necessaria (nel caso di specie, il titolo di provenienza).
Questo ulteriore tassello aggiunto dalla giurisprudenza sull’innalzamento della responsabilità del mediatore non deve, lo si ribadisce ancora una volta, preoccupare l’agente immobiliare Fiaip che ha a disposizione il modello professionale UNAFIAP, scaricabile al seguente link modulistica UNAFiaip
Roma, 5 marzo 2020
Fonte: Centro Studi