Contributo a Fondo Perduto (art. 25 D.L.n.34/2020): Provvedimento e Guida operativa dell’Agenzia delle Entrate

Dal primo pomeriggio di  lunedì prossimo, 15 giugno, e fino al 13 agosto potrà essere presentata domanda per il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio D.L.n.34/2020 (per gli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti i termini di presentazione dell’istanza vanno dal 25 giugno al 24 agosto).

L’Agenzia delle Entrate ha  emanato un Provvedimento (Provvedimento Prot. n. 0230439/2020)nonché i moduli e le specifiche tecniche (scaricabili al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020) oltre che una Guida operativa contenenti le modalità pratiche per richiedere il contributo ed un Vademecum riepilogativo della disciplina. Viste le dimensioni degli allegati gli stessi Vi perverranno, nel totale, con ulteriore comunicazione.

L’istanza, che andrà compilata elettronicamente,  potrà essere presentata anche tramite un intermediario e potrà essere utilizzato  il canale telematico Entratel oppure un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” del proprio sito.  

Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid o mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali: l’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Come comunicato nell’allegato 3 della Circolare della Presidenza Nazionale del 22 maggio scorso, il contributo spetta per coloro che sono in attività alla data di presentazione dell’istanza, fermi restando i seguenti  requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Si prescinde dal requisiti del calo del fatturato per coloro che abbiano avviato l’attività dal 1°gennaio 2019 e per gli aventi domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Per quanto riguarda il calcolo dell’ammontare del contributo  alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10%  se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Roma, 12 giugno 2020

Fonte: Centro Studi Fiaip