Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 D.L.n.34/2020)- Circolare n. 14/E e Risoluzione n.32/E dell’Agenzie delle Entrate

E’ stata pubblicata dall’Agenzia  delle Entrate la Circolare n° 14/E che fornisce chiarimenti sull’utilizzo del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui al Decreto “Rilancio” (art. 28 D.L.n.34/2020).

Ai sensi dell’art. 28 del D.L.n.34, in vigore dal 19 maggio scorso, è infatti possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, mentre per i contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito d’imposta del 60 % è riconosciuto a condizione che i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, abbiano ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla 19 maggio 2020 (mentre spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta sempre precedente al 19 maggio 2020).
 

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La Circolare precisa  l’ambito di applicazione soggettivo anche in merito al periodo di imposta per il calcolo dei ricavi (relativamente alle attività alberghiere e agrituristiche, cui invece il credito è riconosciuto a prescindere dal calo dei ricavi, l’Agenzia riconosce il beneficio fiscale a tutte le attività riconducibili al codice ATECO 55, quindi anche affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, B & B) e  oggettivo (viene precisato che   gli immobili oggetto di locazione, o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:  industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (per i soggetti diversi dalle strutture alberghiere, agrituristiche e di cui al Codice ATECO 55).

Inoltre, quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Per quanto riguarda i requisiti, l’Agenzia chiarisce che “il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.”.

Nel caso non intervengano modifiche in sede di conversione del decreto legge, il calo del fatturato deve essere verificato mese per mese e, può, quindi,  può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi indicati.

Altra necessaria condizione per fruire del credito d’imposta è che il canone sia stato corrisposto; Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione; in altri termini, è possibile fruire del credito in oggetto attraverso la cessione dello stesso al locatore o concedente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

In merito alle modalità di utilizzo del credito, ai sensi del  comma 6 dell’art. 28 e dell’art. 122 D.L.n.34/2020 il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa, ceduto al locatore o concedente, oppure ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: “6920” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda –articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica Risoluzione n.32/E .

Da ultimo, si evidenzia il divieto di cumulabilità (art. 28, comma 8, D.L.n.34/2020) con il credito d’imposta di cui al Decreto “Cura Italia” (art. 65 D.L.n.18/20202), ossia il credito a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per “botteghe e negozi” di cui al Decreto “Cura Italia” –ad esempio, nell’ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione –è possibile optare per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto “Rilancio”. Mentre, le imprese o esercenti arti e professioni, che non hanno fruito del “Credito d’imposta per botteghe e negozi” in relazione al mese di marzo 2020 perché non erano soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 65 del decreto legge n. 18 del 2020 possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28, qualora rientrino nell’ambito oggettivo e soggettivo.

 
 
Roma, 11 Giugno 2020
 
Fonte: Centro Studi FIAIP