Vi segnaliamo la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Circolare 8/E contenente le risposte che l’Amministrazione finanziaria fornisce ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle disposizioni del decreto legge “CuraItalia” di più difficile interpretazione. In particolare, i quesiti, e relative risposte, n. 1.12 e n. 1.21 riguardanti gli obblighi di adempimento della registrazione che, chiarisce l’Agenzia, devono considerarsi sospesi, rientrando anch’essi nella sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (art. 62, comma 1, D.L.n.18/2020).
Di seguito, si riporta l’estratto della Circolare (che si allega) relativo ai punti n. 1.12 e n. 1.21:
1.12 Registro – Termini per la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica
QUESITO: La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all’articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?
RISPOSTA: Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».
Si ricorda che, in base all’articolo 10 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione: a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che 27 rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’articolo 4 del TUR; b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.
1.21 Sospensione versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione
QUESITO: Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.
RISPOSTA: Si premette che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 62, comma 1, del Decreto «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».