Per fermare il Coronavirus e limitare il contagio lo scorso 4 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato nuovo Decreto per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 che mette di fatto l’Italia in quarantena.
Il testo del DPCM integra e aggiorna le misure previste in un primo decreto del 1° marzo, e soprattutto stabilisce la sospensione su tutto il territorio nazionale delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo, favorisce il lavoro agile o smartworking, oltre a stabilire lo stop in tutto il Paese a manifestazioni, eventi e spettacoli (al cinema e a teatro) svolti in luoghi sia pubblici che privati, dove non si possa consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e agli eventi sportivi di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato per un mese.
La decisioni assunte nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono senza precedenti e coinvolgono anche le Associazioni di categoria per la promozione e diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso le attività d’impresa, così come viene stabilito dall’articolo 2, comma 1d, del DPCM del 4 marzo 2020.
Ai fini del contrasto e del contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, per la tutela della propria salute e nel rispetto della propria clientela, invitiamo tutti gli agenti immobiliari Fiaip e i titolari delle agenzie ed imprese immobiliari ad attenersi al Vademecum sulle misure igenico-sanitarie e ad esporre nelle proprie agenzie lo stesso , oltre a consegnare l’informativa ai propri dipendenti e/o collaboratori.
Vi ricordiamo, infine, quanto pubblicato lo scorso 2 Marzo dal Garante delle Privacy sul proprio sito istituzionale: comunicato sui trattamenti di dati personali realizzati dai datori di lavoro per assicurare la tutela e la salute nei luoghi di lavoro a seguito della diffusione del COVID – 19
L’Autorità garante per la protezione del dati personali, in questo caso, ha sottolineato come l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettino agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla Protezione civile, quali organi istituzionalmente deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica.
Pertanto, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorative.
Roma, 6 marzo 2020
Fonte: Centro Studi Fiaip