E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedì scorso il D.M. 11.05.2018 che dispone le modalità di esecuzione dei controlli da parte di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) in merito alla sussistenza e permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L.n. 63/2013.
I controlli, sia documentali che tramite sopralluogo, vengono effettuati a campione sulle istanze di accesso al beneficio fiscale caricate sul portale ENEA – come previsto dall’art. 5 del decreto – partendo da quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri, ossia: hanno diritto ad una maggiore aliquota, presentano la spesa più elevata, presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
Le modalità sono indicate negli articoli 3 e 4 del decreto: nello specifico la procedura di accertamento viene avviata, previo avviso inviato tramite lettera raccomandata o, ove disponibile tramite PEC, al soggetto beneficiario della detrazione (o all’amministratore di condominio in caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio) ed entro i successivi 30 giorni dalla ricezione, il destinatario deve trasmettere, tramite PEC, all’indirizzo enea@cert.enea.it la documentazione richiesta, in PDF.
L’ENEA ricevuta la documentazione effettua i controlli entro 90 giorni (nell’ambito dei quali può richiedere l’integrazione della documentazione con conseguente interruzione dei termini) alla scadenza dei quali comunica al destinatario dell’accertamento il relativo esito.
Vengono, inoltre, effettuati annualmente e sempre a campione, interventi in situ – anch’essi previo avviso tramite lettera raccomandata o tramite PEC – alla presenza del beneficiario della detrazione (o dell’amministratore di condominio, sempre in caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio) e, nell’ambito del sopralluogo, i tecnici dell’ENEA possono richiedere ed acquisire atti e documenti, purché strettamente pertinenti all’accertamento.
La verifica si conclude con la redazione di un processo verbale che deve essere sottoscritto anche dal destinatario dell’accertamento.
L’ENEA trasmette poi all’Agenzia delle Entrate una relazione in merito agli accertamenti svolti, finalizzata alla valutazione circa l’eventuale decadenza delle detrazioni in caso di esito negativo.
Roma, 17 settembre 2018
Fonte: Centro Studi