Il Centro Studi Fiaip ha elaborato un vademecum operativo, voluto allo scopo di fornirVi un’utile guida per valutare l’opportunità di avviare una delle diverse attività professionali oggi consentite dalla modifica del regime di incompatibilità (art 5, comma 3, L.n.39/1989 come riformato dall’art. 2 L.n.37/2019).
Come noto, a seguito della riforma del regime di incompatibilità si è aperta per noi agenti immobiliari la possibilità di aprire nuove attività, ferme restando le incompatibilità sancite dal nuovo articolo 5, comma 3, L.n.39/1989 che per praticità, riporto: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.
Occorre chiaramente evidenziare tre elementi che devono essere considerati nell’utilizzo del vademecum, ossia che:
- la casistica delle attività non può essere esaustiva;
- nell’ambito delle stesse attività, le varie Camere di Commercio adottano, di frequente, valutazioni diverse in merito alla compatibilità o meno con l’attività di mediazione a fronte di situazioni analoghe;
- ogni singola situazione deve poi essere vagliata concretamente con il proprio commercialista e/o consulente del lavoro.
Si ribadisce, quindi, il carattere di prontuario tecnico-operativo per la preliminare valutazione in ordine alla convenienza di avviare nuove attività compatibilmente con quella di mediazione già in essere.
Il vademecum è strutturato in una parte generale ed in una più specifica costituita da schede riassuntive per ogni singola attività che astrattamente potrebbe essere svolta, ferme restando le precisazioni sopra riportate, con specifico riferimento alle diverse interpretazioni e valutazioni che possono essere adottate dalle singole Camere di Commercio.
Si suggerisce di non esaminare esclusivamente la parte pratica rappresentata dalle singole schede a scapito della parte introduttiva, poiché le indicazioni in essa contenute rappresentano una premessa indispensabile prima di procedere alla consultazione delle singole schede.
Da ultimo, voglio sottolineare come sia assicurato il pieno supporto da parte della Federazione agli associati attraverso il nostro diretto intervento nei confronti delle Camere di Commercio che si dimostrino irragionevolmente in contrasto con quanto previsto dal nuovo art. 5, comma 3, L.n.39/1989.
Roma, 5 dicembre 2019
Fonte: Centro Studi Fiaip