Nell’ambito dell’iniziativa “Anti-Abusivismo”, FIAIP, prima fra tutte le Associazioni del comparto, vuole proporre a coloro che intraprendono il percorso professionale di agente immobiliare un corretto inquadramento attraverso un “MANSIONARIO” affinché l’aspirante futuro Agente immobiliare trovi un giusto e legittimo spazio di operatività.
Questo è stato pensato anche con l’obiettivo di far percepire la nostra Federazione non come una “controparte” intenta a punire chi si appresta ad esercitare questa sorta di praticantato (il cui inquadramento legislativo sarebbe auspicabile), ma, al contrario, affinchè la nostra Federazione rappresenti un punto di riferimento nel settore dell’intermediazione immobiliare , in grado di offrire una strada percorribile e lecita agli aspiranti agenti immobiliari.
FIAIP ricorda che:
- l’attività di mediazione di immobili da vendere o locare esige un’abilitazione professionale e contempla anche una copertura assicurativa professionale a tutela dei clienti consumatori come previsto dalla Legge n.39/89;
- chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel Registro delle Imprese/REA ex art. 73 del D.lgs.n.59/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500,00 ed euro 15.000,00 ed è obbligato alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689; a coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art. 2231 del codice civile ( 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dalla Legge del 11 gennaio 2018, n. 3);
- coloro che intermediano abusivamente non possono essere indicati negli atti notarili, con la conseguenza che questi ultimi conterranno presumibilmente dichiarazioni false e mendaci (ex art. 483 c.p. ) rese dai comparenti che si sono avvalsi di operatori abusivi;
- l’evasione o l’elusione fiscale generata dall’attività abusiva è un danno non solo per la collettività, vista la sottrazione di denaro per le casse dell’Erario, ma è anche una sleale concorrenza per la categoria degli agenti Immobiliari, considerato che il “consulente” abusivo, non incassando la provvigione regolarmente, può applicare percentuali più vantaggiose rispetto ai mediatori professionali che versano regolarmente l’IVA.
- il lavoro senza norme e con minori costi costituisce, quindi, una palese concorrenza sleale
- il lavoro svolto senza l’adeguata preparazione professionale e copertura assicurativa non tutela i Clienti Consumatori con un ulteriore conseguente danno di immagine professionale per l’intera categoria.
La FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ormai da tempo, ha deciso di procedere con la propria organizzazione alla segnalazione, presso le Autorità competenti, con relativa documentazione a supporto, dei nominativi di quei soggetti che non rispettano le leggi in materia di Intermediazione Immobiliare.
CHI E’ IL COLLABORATORE SERVIZI IMMOBILIARI?
Per prima cosa è opportuno partire dalla terminologia con cui qualificare la persona nell’ambito di questa “nuova” professione.
Attualmente vengono utilizzate varie denominazioni per coloro che iniziano il percorso di apprendistato nelle agenzie di intermediazione immobiliare quali, a titolo esemplificativo, “procacciatori di affari”, “assistente”, “consulente immobiliare” (quest’ultimo inteso come “professionista a cui si ricorre come esperto in quella professione” che, se così fosse sarebbe un Agente Immobiliare abilitato), oltre ad una svariata e, talvolta, fantasiosa terminologia in lingua inglese che altro non serve se non a gettare confusione sulla reale professione del soggetto con cui intercorrono rapporti di intermediazione immobiliare senza che sia opportunamente “qualificato”. La terminologia più appropriata sarebbe “praticante dei servizi immobiliari”, ma tale terminologia sarebbe commercialmente poco accettabile. Per tale motivo si è optato per la seguente formulazione: “Collaboratore Servizi Immobiliari”.
Perché si è giunti a questa scelta:
“Collaboratore”: perché il soggetto deve essere riconducibile alla ditta o società per cui svolge l’attività e per conto della quale opera. Il suo operato sarà, pertanto, imputabile alla ditta o società anche ai fini della responsabilità civilistica e assicurativa. Ai fini retributivi e contributivi riceve dall’impresa un compenso per la sua opera con conseguente inquadramento professionale da “dipendente” (nello specifico, inquadramento da apprendista, se ne possiede i relativi requisiti anagrafici, con conseguenti sgravi fiscali e contributivi per il datore di lavoro) previsto dal nostro CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) recentemente rinegoziato grazie ad un’incisiva attività sindacale della nostra Federazione.
“Servizi Immobiliari”: perché professionalmente potrà fornire solamente “servizi” e in nessun modo la sua attività potrà essere riconducibile ad una intermediazione e quindi alla professione di Agente Immobiliare, unico soggetto professionalmente abilitato a fornire valutazioni e precise informazioni, nonché a condurre trattative con una copertura assicurativa per tali attività professionali. Una volta stabilita la terminologia con cui qualificare il soggetto, è stato poi definito il perimetro professionale dell’operatività di tale lavoratore, attraverso un semplice decalogo diviso in due sezioni di complessivi 10 punti:
Cosa può fare il Collaboratore Servizi Immobiliari:
- Utilizzare i propri biglietti da visita con indicato, in marcata evidenza, l’agenzia per cui lavora e la sopraccitata qualifica professionale
- Ricercare, attraverso il proprio lavoro, i nominativi di potenziali venditori o acquirenti, sempre nel rispetto della privacy professionale
- Trasmettere al proprio titolare Agente Immobiliare qualsiasi domanda o informazione dei suoi potenziali clienti a cui solo il professionista abilitato alla intermediazione dovrà fornire risposta, anche per il tramite del collaboratore ai servizi immobiliari, partecipare alle visite sia di acquisizione che di locazione/vendita con lo stesso Agente Immobiliare.
- Eseguire le ordinarie attività di tipo amministrativo/operativo all’interno dell’Agenzia immobiliare, quali rispondere alle telefonate, fissare o confermare appuntamenti, fornire alla clientela le informazioni contenute nelle schede predisposte dall’ agenzia, portare materiale informativo o pubblicitario.
- Mostrare su carta o far visitare gli immobili ai potenziali clienti e fornire agli stessi il materiale informativo predisposto dall’Agente immobiliare o dall’agenzia immobiliare per cui lavora.
Cosa NON può fare il Collaboratore Servizi Immobiliari:
- Effettuare valutazioni di locazione o vendita, verbali o scritte, di immobili anche nel caso in cui vengano utilizzati programmi o servizi web forniti dall’Agenzia per cui opera
- Raccogliere incarichi o offerte, scritte o verbali, di locazione o di vendita inerenti gli immobili dell’Agenzia Immobiliare o dell’Agente Immobiliare per cui presta la propria collaborazione
- Fornire informazioni, scritte o verbali, sulla base delle quali un cliente possa decidere di conferire un incarico di vendita o di locazione
- Fornire informazioni, scritte o verbali, sulla base delle quali un cliente possa decidere di acquistare o locare un immobile
- Pubblicizzare, direttamente o indirettamente, la vendita o la locazione di un immobile, ad eccezione delle comunicazioni pubblicitarie nelle quali sia evidenziata l’Agenzia Immobiliare o l’Agente Immobiliare per cui lavora.
COME SI ATTIVA LA DENUNCIA A FIAIP ANTI ABUSIVISMO?
Relativamente all’operatività, vera e propria, della iniziativa FIAIP ANTI ABUSIVISMO, si informa che, al fine di procedere adeguatamente alla denuncia presso le Autorità comptenti l’esame di una segnalazione di abusivismo dovranno giungere all’organizzazione nazionale dai Collegi provinciali e regionali con adeguata documentazione .
Il Delegato Provinciale avrà il compito di supportare l’Organizzazione Nazionale fornendo tutti le informazioni acquisite in ambito locale, necessarie per l’invio di un esposto alla competente Camera di Commercio. Il delegato Regionale avrà il compito di coordinare e supervisionare tutto il processo oltre ad aiutare il collega delegato provinciale nei casi di necessità o sostituirlo nel caso di sua assenza o in qualunque occasione si renda opportuno.
Le segnalazioni potranno essere indirizzate compilando i dati nel form accuratamente e quanto presente nell’Area My Fiaip.
Ecco quali sono gli elementi necessari per procedere all’invio di un esposto alle autorità competenti:
1) Dati anagrafici del presunto abusivo (Nome e cognome, data e luogo di nascita e/o codice fiscale, indirizzo di residenza) indicato nella segnalazione come potenziale soggetto abusivo, recapiti personali e/o quelli della società per cui opera (Denominazione, P.IVA e sede della Ditta/Società, sito web).
2) Verifica, da parte del Delegato Provinciale Anti Abusivismo o del Presidente Provinciale, della mancata iscrizione camerale ex art. 73 del D.lgs. n. 59/2010 presso la Camera di Commercio di competenza
3) Indicazione dell’eventuale “qualifica” del soggetto, ovvero se:
- esercita altra professione
- abusivo totale
- abusivo per conto di un’agenzia immobiliare, in quest’ultimo caso verifica se appartenente ad una associazione di categoria in questo caso dovrà essere indicata quale
4) Prove documentali come, biglietti da visita, foto o materiale pubblicitario di immobili, inserzioni di un portale, mail inviate o ricevute, testimonianza scritta di un potenziale cliente o quant’altro ritenuto utile ai fini della segnalazione.
Tutti i quattro punti sopraccitati, nessuno escluso, sono necessari per la trasmissione dell’ esposto e necessarie per l’esame dello stesso da parte della Camera di Commercio.
Qualsiasi elemento che si ritenga, finalizzato a migliorare questa iniziativa, rendendola ancora più concretamente efficace, sarà sempre tenuto nella dovuta considerazione scrivendo alla E-mail: aa.fiaip@fiaip.it