Fiaip: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Europea n.37 del 3 maggio 2019

Fiaip: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Europea n.37 del 3 maggio 2019

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge Europea 3 maggio 2019, n. 37 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. Per Fiaip va dato merito alla lungimiranza del legislatore e del Governo che ha saputo sbloccare i divieti che per anni hanno impedito agli agenti immobiliari italiani di svolgere attività imprenditoriali.

“Grazie alla nuova legge l’agente immobiliare potrà modernizzarsi e competere sul mercato con i grandi del web. Il legislatore è sempre più vicino al mercato immobiliare e recepisce le istanze della categoria- dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente nazionale Fiaip. La caduta delle incompatibilità permetterà la nascita di agenzie immobiliari multiservizi e multidisciplinari che potranno così soddisfare tutte le esigenze di chi intende comprare, vendere e affittare casa. Siamo soddisfatti per l’eliminazione delle barriere che impedivano agli agenti di svolgere ogni attività imprenditoriale e per il fatto che il provvedimento rafforza e mantiene le incompatibilità verso le professioni intellettuali, i dipendenti tutti con espresso riferimento nel testo a quelli bancari, assicurativi e delle finanziarie”.

La nuova normativa, che entrerà in vigore il 26 maggio 2019, segna una vera e propria rivoluzione per chi svolge l’attività di mediazione immobiliare in Italia e pone sempre più l’agente immobiliare al centro della filiera del Real Estate, con tutti i vantaggi che ne derivano per il sistema Paese e per i consumatori.

 

Ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Art.2) Legge Europea 3 maggio 2019, n. 37 :

Art. 2. (Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione – Procedura di infrazione n. 2018/2175) (Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione – Procedura di infrazione n. 2018/2175) 1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».

Note all'art. 2: Il  testo  dell'articolo  5  della  legge  n.   39/1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge  21  marzo  1958,  n.253,  concernente  la  disciplina  della   professione   di mediatore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33, come modificato dalla presente legge, così recita: "Art. 5.  1.  Per  l'esercizio  dell'attività  disciplinata  dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione  o  la  conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  2.  La  licenza  di  cui  al  comma   1   non   abilita all'esercizio dell’ attività di mediazione.  3.  L'esercizio   dell’attività   di   mediazione  è incompatibile con l'esercizio di attività  imprenditoriali  di produzione, vendita,  rappresentanza  o  promozione  dei beni afferenti al  medesimo  settore  merceologico  per  il quale si esercita l'attività di  mediazione,  nonché  con l'attività  svolta  in  qualità  di  dipendente  di  ente pubblico o privato, o di dipendente di  istituto  bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle  imprese  di mediazione, o con l'esercizio di professioni  intellettuali afferenti al  medesimo  settore  merceologico  per  cui  si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.  4. Il  mediatore  che  per  l'esercizio  della  propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano  indicate le condizioni del contratto, deve  preventivamente depositarne copia presso la  commissione  di  cui  all'art. 7."

 

 

 

Roma. 13 maggio 2019

Fonte: Ufficio Stampa