E' entrata in vigore, a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n°135 del 13 giugno 2017, la Legge n. 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (in allegato).
La nuova normativa sul lavoro autonomo ha il merito di aver posto per la prima volta l’attenzione su alcune misure per rendere più semplice l’attività professionale, senza distinguere tra iscritti in ordini professionali o semplici partite IVA. Le misure fiscali sulle spese di formazione, con deducibilità integrale fino ad € 10.000,00 già dal periodo d’imposta 2017, permettono di superare le precedenti limitazioni, con la finalità di incentivare la formazione dei professionisti, con deduzione concessa nel plafond anche con riferimento delle spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione agli eventi di formazione.
Viene prevista la possibilità di costruire reti, consorzi stabili e associazioni temporanee tra professionisti al fine di partecipare a bandi, incarichi e appalti pubblici. La maternità, la malattia e l’infortunio non causano la cessazione del contratto di lavoro degli autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, ma ne comportano la sospensione senza diritto al corrispettivo.
"Queste ed altre misure che il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – dichiara Giacomo Mazzilli, Vice Presidente Nazionale Fiaip CCNL e Previdenza – segnano un passo significativo per rendere più semplice l’attività professionale e introducono misure volte a favorire “il lavoro agile”, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".
Roma, 22 Giugno 2017
Fonte: Ufficio Stampa