La mancanza del collaudo e di una consegna formale dell`opera non impediscono il decorso del termine di prescrizione (2 anni) per far valere in giudizio la responsabilita` dell`appaltatore per le difformita` e i vizi dell`opera ai sensi dell`art. 1667 del Codice Civile, essendo sufficiente a questo scopo che il committente abbia tenuto un comportamento “concludente“ ossia dal quale risulti la volonta` di accettare l`opera.
E` quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sez. II civile, sentenza 28 novembre 2006, n. 25227) in relazione ad una fattispecie nella quale il committente, pur non avendo effettuato il collaudo e accettato formalmente l`opera, aveva chiesto ed ottenuto il certificato di agibilita` dell`immobile, iniziando ad abitare lo stesso senza contestarne la corretta esecuzione e mantenendo questo atteggiamento per diversi anni.
Pertanto, in assenza di prove circa il riconoscimento delle difformita` o dei vizi da parte dell`impresa appaltatrice, il tempo decorso dalla consegna ha determinato la decadenza della possibilita` sia di effettuare la denuncia di cui all` art. 1667, comma 2, che di presentare l`azione di responsabilita` di cui al successivo comma 3.
Fonte: Ance