Diventano legge le norme per la semplificazione dei mutui
Dopo un travagliato iter parlamentare è stato convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2007) il D.L. 31 gennaio 2007, n.
Per gli aspetti di maggiore interesse per il settore, si segnalano le seguenti disposizioni:
– la nullità di clausole che prevedono il pagamento di somme a titolo di penale in caso di estinzione anticipata o parziale di mutui, per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati ad abitazioni o uffici (art. 7);
– la possibilità per il mutuatario di trasferire il mutuo presso un istituto di credito diverso da quello con il quale lo aveva acceso, senza che ne derivino nuovi
oneri ovvero si perdano i benefici fiscali ottenuti (art. 8);
– l’estinzione automatica dell’ipoteca, costituita a seguito di un contratto di mutuo, non appena adempiuta l’obbligazione garantita, senza l’autentica notarile.
In particolare, il provvedimento prevede che il soggetto creditore – istituto bancario o finanziario – avuta notizia dell’estinzione del debito debba darne comunicazione entro il termine di trenta giorni all’Ufficio dei registri immobiliari, che a sua volta provvederà alla materiale cancellazione dell’ipoteca (art. 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies
Fonte :News Page