Ai fini dell`edificabilita` dei terreni rileva il piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall`approvazione della regione e dall`adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ne deriva che le aree ritenute fabbricabili in base allo strumento urbanistico adottato dal comune sono soggette all`ICI con base imponibile calcolata sul valore venale in comune commercio, senza che sia necessario attendere la conclusione della procedura in sede regionale o l`adozione di strumenti attuativi del piano regolatore.
Questo quanto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 25506 del 30 novembre 2006, che ha confermato quanto previsto dall`art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n. 248.
il caso
Un comune si era rivolto al giudice poiche` contestava l`erronea applicazione, da parte di una Commissione tributaria, dell`art. 2, lett. b) del D.lgs. 504/1992, in tema di applicazione dell`ICI alle aree edificabili. Il giudizio e` giunto davanti alla Corte di Cassazione, che e` intervenuta per risolvere un dubbio interpretativo che riguardava proprio la qualifica di area fabbricabile ai fini fiscali.
gli orientamenti giurisprudenziali sull`edificabilita` delle aree
Infatti, da una parte, un primo orientamento (cfr., tra le altre, Sent. Cass. n. 21644/2004) riteneva che, per considerare un`area come edificabile, le procedure di adozione del piano regolatore generale gia` definito dal comune, dovessero concludersi anche in sede regionale.
la decisione della Corte
Dall`altra, alcuni giudici ritenevano invece che non fosse necessaria la conclusione della procedura regionale o attuativa: l`approvazione del piano regolatore generale dal comune sarebbe stata sufficiente a ricondurre l`area tra quelle edificabili (cfr., tra le altre, Sent. Cass. n. 19750/2004).
Cosi`, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25506/2006, ha risolto in via definitiva il contrastante orientamento giurisprudenziale, conformandosi con quanto previsto dall`art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006. Proprio tale norma afferma che, ai fini delle imposte IVA, registro, ICI e sui redditi, un`area e` da considerare fabbricabile se si puo` utilizzare in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall`approvazione della regione e dall`adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Cio` significa che se l`area e` definita come fabbricabile dal comune dopo la sola approvazione del piano regolatore generale, il suolo e` soggetto all`imposta ICI (e alle altre imposte) con la base imponibile calcolata sul valore venale in comune commercio.