Ici più leggera per il coniuge separato proprietario di un immobile assegnato dal giudice all’ex coniuge. Questa l’interpretazione autentica delle agevolazioni per la prima casa stabilita, con una nota, dal Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare il proprietario potrà usufruire della detrazione e dell’aliquota ridotta sull’ICI dell’immobile poiché il regolamento comunale su questa imposta può assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare assegnata a uno dei coniugi, a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio.
Ora la decisione spetta ai Comuni che sono dunque liberi di inserire nei regolamenti ICI una norma che autorizzi sgravi e detrazioni per i separati o i divorziati.
Anche la Cassazione interviene sull’Ici confermando con una sentenza che il pagamento dell’Ici spetta comunque al proprietario dell’abitazione, anche nel caso in cui non vi risieda più perché è stata assegnata alla moglie da cui è separato.
La commissione tributaria regionale della Toscana ha deciso sul caso di una donna che aveva impugnato gli avvisi di accertamento del comune di Firenze per il parziale pagamento dell’Ici, sostenendo che il 50% del tributo spettasse al coniuge in quanto comproprietario ancorché in sede di separazione le fosse stato riconosciuto il diritto di usufruire dell’immobile in quanto “adibito a casa familiare”. Il comune di Firenze aveva quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la Commissione tributaria regionale “a irragionevolmente posto a carico dell’altro coniuge l’onere tributario in questione”.