Le nuove rendite catastali conseguenti alle variazioni colturali dei terreni agricoli, non hanno effetto dal 1° gennaio del 2006, ma soltanto dal 2007, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.
La precisazione è fornita dal ministero dell’Economia e delle finanze (ufficio Federalismo fiscale) con la circolare 1/Dpf del 5 giugno 2007. I Comuni pertanto non possono pretendere la maggiore imposta comunale per l’anno 2006 come in qualche caso stava avvenendo.
La normativa L’articolo 2, comma 33 del Dl 262/2006, convertito dalla legge 286/2006, aveva previsto l’aggiornamento automatico delle colture agricole sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Ciò ha determinato in molti casi l’aumento delle rendite catastali e, in particolare, del reddito dominicale che rappresenta l’elemento principale per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli ai fini dell’Ici. Il comma 34 del citato articolo 2 stabilisce che in sede di prima applicazione della norma i redditi derivanti dall’aggiornamento delle colture e quindi delle tariffe d’estimo producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. Con la circolare 1/Dpf/2007 il ministero individua la data di decorrenza degli effetti fiscali ai fini dell’Ici. L’interpretazione Sulla base del dato letterale della norma il ministero evidenzia che il riferimento viene effettuato ai soli fini delle imposte dirette, anche perché il citato comma 34 prevede la disapplicazione delle sanzioni per effetto del mancato aggiornamento delle colture nell’ ambito della imposizione diretta (articolo 3 del Dlgs 471/97). Il ministero sostiene che l’Ici per l’anno 2006 non sia interessata alle modifiche anche sulla base della relazione tecnica alle norme in oggetto la quale ha previsto il maggior gettito derivante dalle predette variazioni colturali per l’anno 2006 ai fini dell’Irpef e dall’anno 2007 ai fini dell’Ici. Osserva infine il ministero che al momento in cui le nuove rendite risultavano dalle iscrizioni catastali (comunicato dell’agenzia del Territorio del 2 aprile 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno), l’Ici relativa all’anno 2006 era già stata assolta mentre l’Irpef è dovuta nel mese di giugno 2007. La decorrenza Nella circolare il ministero precisa che il maggior reddito dominicale è rilevante ai fini dell’Ici dal 1° gennaio 2007. Se risultano perfettamente condivisibili le ragioni per le quali la maggior imposta comunale non può essere dovuta per l’anno 2006, in quanto il comma 33 dell’articolo 2 del Dl 262/06 ha riguardo soltanto all’Irpef, significa che nessuna norma speciale fissa la decorrenza ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. Se così è, tenuto conto che le nuove rendite catastali sono efficaci dal 2 aprile 2007 (comunicato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»), gli effetti fiscali ai fini dell’Ici decorrerebbero dal primo gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 504/92. La norma stabilisce che la base imponibile ai fini dell’Ici è determinata con riferimento alla ren