Costituisce connotazione essenziale dell’istituto della mediazione e, quindi, carattere essenziale della figura giuridica del mediatore la sua imparzialità, da intendere come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario. (ex plurimis, Cass. 16 gennaio 1997 n. 392, Cass. 8 giugno 1993 n. 6384, Cass. Cass. 215 febbraio 1987 n. 1995, Cass. 23 febbraio 1982 n. 1121, Cass. 13 gennaio 1982 n. 186). Ne consegue che il mediatore, nei confronti delle parti che, per effetto del suo intervento giungeranno a concludere in affare deve essere imparziale. Ciò non significa che il mediatore non possa o non debba dare assistenza e tutela alle parti, anzi, ma deve farlo in modo assolutamente equilibrato e paritetico a favore di entrambi, perché, diversamente il rapporto che ne deriverebbe finirebbe per andare fuori dal tipico schema legale della mediazione e, secondo alcuni, addirittura, andrebbe contro la legge. Nella prassi di tutti i giorni, tuttavia, la figura dell’agente immobiliare (mediatore di immobili) non sempre si concilia con quanto sopra abbiamo detto, nel senso che, assai difficilmente, egli agisce senza vincoli nei confronti delle parti, basti pensare alla inequivocabile circostanza che, il più delle volte, egli riceve dal venditore l’incarico di trovare un acquirente per l’immobile. L’agente immobiliare, si pone, nei rapporti con l’acquirente, come una sorta di collaboratore del venditore il che, a maggior ragione, comporta che, nei rapporti con le parti debba mantenere una perfetta equidistanza, definendo, con correttezza e precisione, il suo ruolo, facendo rilevare alle future parti stipulanti quali sono i suoi diritti nei loro confronti ed il suo ruolo nella conclusione dell’affare. Diversamente, egli finirebbe per rappresentare, in modo sbilanciato nel sinallagma contrattuale del contratto di mediazione e del futuro contratto di compravendita che ne costituisce la logica consecutio, una sola delle parti, ovvero, il venditore. Il mediatore deve essere imparziale, e ciò tanto nell’attività mediatoria propriamente detta, quanto nell’eventuale ulteriore attività di assistenza che può prestare alle parti. Ciò significa, per esempio, che l’agente immobiliare, nel raccogliere dall’acquirente la proposta |
di acquisto, non potrà avvalersi di clausole che contengano pattuizioni dalle quali non emerga, comunque, la sua imparzialità ed equidistanza. Anche perché l’inserimento, in una proposta di acquisto, di clausole marcatamente a favore del venditore e dalle quali, in qualche modo, non emerga la posizione di terzietà e imparzialità del mediatore tra venditore e compratore, oltre che a risultare vessatorie, potrebbero comportare non pochi problemi sul diritto a percepire la provvigione da entrambe le parti. L’imparzialità del mediatore comporta, infatti, che egli possa pretendere la provvigione da entrambe le parti, cosa che, per esempio, non accade nel procacciamento di affari a fronte della parzialità del procacciatore il quale riceve l’incarico, e può pretendere la provvigione, da una sola parte. In tal senso, va registrata, la seguente pronuncia giurisprudenziale: “La figura del mediatore, rispetto alle figure affini, si caratterizza per la sua posizione di imparzialità; infatti l’agente è legato da uno stabile rapporto con una delle parti dell’affare, nel cui esclusivo interesse agisce quale ausiliario per la promozione della conclusio |