Il Fisco prepara sanzioni più severe e un aumento di responsabilità per il mutuatario. L’applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% ai contratti di mutuo viene infatti subordinata, con la legge finanziaria per il 2008, a un ulteriore requisito: secondo il comma 160 dell’articolo 1, dal 1° gennaio prossimo, nei contratti di mutuo occorrerà inserire (o allegare) una dichiarazione della parte mutuataria, nella quale si attesta che si tratta di un «finanziamento erogato per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». In altri termini, la dichiarazione serve ad attestare che il mutuo è stipulato per comperare, costruire o ristrutturare la cosiddetta «prima casa» e cioè quell’abitazione il cui acquisto comporterebbe (ricorrendone le condizioni prescritte dalla legge) l’applicazione dell’imposta di registro al 3% o dell’Iva al 4 per cento. Dal punto di vista operativo, per molte banche non si tratterà di una novità: in molti casi già si seguiva la prassi di indicare nei contratti di mutuo che il finanziamento veniva erogato per acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa. Ma la reale portata della norma – visibile nella seconda puntata dell’inserto dedicato alla Finanziaria, pubblicata il 24 dicembre – va colta in altri due aspetti: – viene comminata una nuova sanzione, prima non prevista, per le inosservanze; – e la legge dispone ora esplicitamente che è il mutuatario (e non la banca) a essere destinatario dell’azione del Fisco per il recupero della differenza tra l’aliquota agevolata (0,25%) e l’aliquota ordinaria che invece si deve applicare quando non si tratta di prima casa (cioè l’aliquota del 2 per cento). Infatti, l’imposta sostitutiva è dovuta dalla banca (da calcolare sull’ammontare delle erogazioni effettuate); tuttavia, la banca invariabilmente la riporta sul mutuatario con un’apposita clausola contrattuale, nella quale si prevede sempre che il mutuatario debba anche rivalere la banca da qualsiasi recupero di maggiori imposte che in futuro e per qualsiasi motivo la banca stessa sia costretta a versare all’Erario in dipendenza del mutuo concesso. La nuova norma inserita nella legge finanziaria dispone che l’agenzia delle Entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita dell’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa provvede – entro il termine di decadenza di tre anni, a recuperare nei confronti del mutuatario una somma pari all’1,5% dell’importo erogato (cioè la differenza tra l’imposta ordinaria del 2% e l’imposta agevolata dello 0,25%) oltre a una sanzione pari al 30% di questa differenza (e quindi, in sostanza, una somma pari all’1,95% dell’erogazione). L’Agenzia agisce in caso di decadenza dall’agevolazione stessa a causa di dichiarazioni mendaci dell’acquirente o di cessione della casa acquistata prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto. Questa nuova previsione sui mutui merita anche un paio di considerazioni di carattere più generale. Innanzitutto, vi è da rilevare che la disposizione della Finanziaria 2008 commette un evidente errore nell’attribuire la competenza all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni all’ufficio dell’agenzia delle Entrate presso il quale è stata registrata la compravendita della prima casa. Questo per