Quando e’ esclusa la provvigione

Quando è esclusa la provvigione

 

La Corte di Cassazione in una recente sentenza (Sezione III Civile, n. 6004/07, depositata il 15 marzo 2007) ha escluso il diritto alla provvigione per il mediatore se le parti non erano state messe in grado di conoscere l’opera di intermediazione da esso svolta, anche se l’affare è stato concluso per effetto del suo intervento. La pronuncia merita un breve commento perché in essa sono stati enucleati gli elementi essenziali perché possa configurarsi l’attività di mediazione dalla quale discende il diritto alla provvigione. La fattispecie giunta all’esame della Suprema Corte trae la sua origine da una sentenza di Corte d’Appello la quale aveva confermato una sentenza di Tribunale che aveva respinto la domanda di una tale che, sostenendo di essersi adoperato per la conclusione di un affare tra due società, chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto alla provvigione. Le società che avevano concluso l’affare sostenevano che alcun diritto alla provvigione era maturato a favore del richiedente, perché esse come venditore ed acquirente, non erano a conoscenza del suo ruolo. La sentenza in commento, dopo aver richiamato l’annoso e vasto dibattito esistente, in dottrina ed in giurisprudenza, sulla natura giuridica del rapporto di mediazione (rapporto di fatto o contratto) e dopo aver rilevato un più recente orientamento nell’espressione “mediazione di contratto“ piuttosto che “contratto di mediazione“ ha confermato che perché l’attività di mediazione produca, come effetto, l’obbligo di una o di entrambe le parti al pagamento della provvigione, è indispensabile che l’obbligato (ossia la parte o le parti dell’affare concluso) sia a conoscenza dell’opera di intermediazione che si assume essere stata svolta, nel senso che sia stato posto in condizione di valutare l’opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri. Precisano, infatti, i Giudici di legittimità che: “non è neppure pensabile, infatti, addossare l’onere del pagamento della provvigione su chi neppure sappia (ossia, incolpevolmente ignari) che l’affare sia stato concluso per effetto dell’intervento di un terzo che abbia messo in relazione se stesso e l’altra parte per la conclusione dell’affare medesimo, senza essere legato né a sé, né alla controparte, da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sentenza afferma il principio secondo cui il rapporto di mediazione non può configurarsi e non sorge quindi il diritto alla provvigione qualora le parti, pur avendo concluso l’affare grazie all’attività del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere (ed abbiano pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l’opera di intermediazione svolta dal predetto e non siano state perciò messe in condizione di valutare l’opportunità o meno di avvalorai della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri, come nel caso in cui il mediatore abbia potuto ingenerare nella parti, con il suo comportamento, una falsa rappresentazione della qualità attraverso le quali si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell’affare.” Peraltro, hanno precisato i Giudici della Cassazione che: &ldquo