Gli agenti «vincolati» dal rogito
La legge finanziaria 2007 pone una rilevante attenzione sulle fasi preparatorie del contratto di compravendita immobiliare con l’evidente scopo di stimolare l’emersione di materia imponibile finora rimasta "inespressa".
In particolare il comma 48 dispone che nei rogiti, oltre agli estremi identificativi del mediatore immobiliare e del compenso dal medesimo percepito con le relative modalità di pagamento (la cui menzione era già richiesta per effetto dell’articolo 35, comma
In altri termini, a meno di ipotizzare che l’intervento di un mediatore non si concreti nella stipula di alcun contratto preliminare anteriormente al rogito (e quindi a meno di ipotizzare che i contraenti, messi in contatto dal mediatore, "vadano direttamente a rogito"), sarà d’ora in poi problematico per un mediatore essere menzionato in un rogito quale soggetto attraverso il quale l’affare immobiliare si è concluso, senza che vi sia una corrispondente registrazione a sua cura del preliminare che ha regolato i rapporti tra i contraenti ante rogito.
Se la nuova disciplina recante nuovi obblighi di menzione nei rogiti non pare presentare particolari problemi applicativi, la nuova norma sulla registrazione dei contratti ad opera dei mediatori immobiliari necessita invece di un minimo di riflessione.
Innanzitutto c’è da identificare quali siano i documenti per i quali sorge, con la Finanziaria del