Rendita catastale o affitto deducibili al 50 per cento
Sono numerosi i professionisti e gli imprenditori (in genere all’inizio dell’attività) che utilizzano immobili a uso promiscuo, cioè li destinano sia all’esercizio dell’attività sia all’uso personale e familiare. In questi casi i relativi costi e spese sono parzialmente deducibili. A condizione che il professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attività (articolo 54, comma 3 del Tuir) e l’imprenditore (condizione ancora più restrittiva) non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa (articolo 64, comma 2 del Tuir).
In proprietà e in locazione I professionisti che utilizzano promiscuamente un immobile posseduto a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, hanno il diritto di dedurre una somma pari al 50% della rendita catastale; stessa deduzione per gli imprenditori individuali.
Professionisti e imprenditori, in ogni caso, devono dichiarare la stessa rendita (nella misura del 100%) tra i redditi di fabbricati.
Se l’immobile è posseduto in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, i professionisti hanno il diritto di dedurre, in base al criterio di cassa, una somma pari al 50% del relativo canone; la stessa spesa è deducibile, per competenza, anche dagli imprenditori individuali.
Le spese d’impiego
Le spese legate all’immobile quali condominio, luce, acqua, gas sono deducibili per cassa nella misura del 50 per cento.
Nulla invece è previsto dal Tuir per l’imprenditore individuale. Si ritiene tuttavia che queste spese siano deducibili in quanto caratterizzate dal requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa e riferite a una porzione d’immobile per la quale la legge consente il diritto alla deduzione forfettaria del 50% della rendita o del canone di locazione. In base a un criterio di ragionevolezza, si esprime l’avviso che la ripartizione al 50% valga anche per le spese non misurabili con criteri oggettivi (come la bolletta telefonica). Per le spese di riscaldamento, luce o condominio, si ritiene che la deducibilità sia ammissibile con un criterio proporzionale, cioè in base allo spazio effettivamente adibito a ufficio rispetto allo spazio totale dell’immobile (vedere anche la risoluzione 9/50091, 7 novembre 1975).
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