Detrazioni Irpef e vantaggi fiscali per il
– l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2007;
– i lavori di ristrutturazione devono essere ultimati dall’impresa entro il 31 dicembre 2006;
– gli interventi edilizi eseguiti devono aver riguardato l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante) del quale fa parte l’unità immobiliare che si acquista.
È consentito beneficiare della detrazione anche per l’importo versato in acconto a condizione che venga stipulato un compromesso di vendita degli immobili, debitamente registrato presso il competente ufficio locale.
In caso di stipula di compromesso, per non perdere l’agevolazione occorre che il rogito si realizzi comunque entro il 30 giugno 2007.
Il termine "immobile" deve essere inteso come singola unità immobiliare. L’agevolazione,inoltre, non è connessa alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che formano l’intero fabbricato. Pertanto, ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione, a prescindere dal fatto che gli altr