In tema di mediazione immobiliare, la legge n. 39 del 1989 – che reca una nuova disciplina generale del settore – ha espressamente abolito, all’art. 5, la necessità, per gli esercenti l’attività di mediazione anche in forma organizzata, della licenza di pubblica sicurezza, già prevista, in via generale, per tutte le agenzie di affari dall’art. 115 del r.d. 773 del 1931 (T.u.l.p.s.). Ne consegue che deve ritenersi implicitamente abolito per gli anzidetti operatori anche l’obbligo della tenuta del registro giornale degli affari previsto dall’art. 120 del medesimo T.u.l.p.s., trattandosi di adempimento strettamente correlato e funzionale alle esigenze di controllo degli esercenti l’attività di mediazione immobiliare che veniva assolto tramite l’obbligo della licenza di pubblica sicurezza, non più imposto dalla legge sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto legittimamente emessa, nei confronti di esercente attività di mediazione immobiliare, l’ordinanza-ingiunzione per la violazione dell’obbligo della tenuta del registro di cui all’art. 20 T.u.l.p.s., reputando che detto obbligo fosse sopravvissuto alla nuova disciplina di settore – di cui alla legge n. 39 del 1989 – in assenza di una sua espressa abolizione). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Nizza Monferrato, 25/07/2005)
Cass. civ., Sez. II, 16/10/2009, n. 22052
PARTI IN CAUSA
S.R. C. Comune di Nizza Monferrato
FONTE
Mass. Giur. It., 2009
CED Cassazione, 2009
RIFERIMENTI NORMATIVI
L 03/02/1989 n. 39 Art. 5
RD 18/06/1931 n. 773 Art. 115
RD 18/06/1931 n. 773 Art. 120
MEDIAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: OPPOSIZIONE
SICUREZZA PUBBLICA
SICUREZZA PUBBLICA IN GENERE
RIFERIMENTI NORMATIVI
RD 18/06/1931 n. 773 Art. 115
RD 18/06/1931 n. 773 Art. 120
L 03/02/1989 n. 39 Art. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 28828-2005 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO N, 25, presso lo studio dell’avvocato INZAGHI GUIDO ALBERTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 239/2005 della GIUDICE DI PACE di NIZZA MONFERRATO, depositata il 25/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato Settimio CATALIANO, con delega depositata in udienza dell’Avvocato INDAGHI Guido Alberto, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso e della memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per accoglimento del ricorso.
- – S.R., titolare dell’impresa individuale "Immobiliare Adorno di Santamaria Roberto", impugna la sentenza n. 239 del 2005 dell’11 luglio 2005 depositata il 25 luglio 2005 dal giudice di pace di Nizza Monferrato, con la quale veniva respinta la sua opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 1 del 2005 emessa dal Comune di Nizza Monferrato in data 4 marzo 2005 e notificata in data 7 marzo 2005, avente ad oggetto la violazione del disposto di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 120 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, d’ora in poi Tulps), che prescrive, per le esercenti delle agenzie di affari, la tenuta di un registro giornale degli affari.
Il giudice di pace respingeva il ricorso, rilevando che la L. n. 39 del 1989, era intervenuta a disciplinare il settore della mediazione immobiliare, abolendo per l’attività di agente immobiliare la licenza di pubblica sicurezza da parte del questore ed istituendo il Ruolo degli Agenti di affari in mediazione. Tale normativa, peraltro, secondo il giudice di pace, non aveva statuito alcunchè in materia di tenuta del registro di affari e non aveva abolito espressamente tale obbligo previsto dal Tulps per le agenzie di affari. - – Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, mentre nessuna attività in questa sede ha svolto l’amministrazione intimata.
- – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., all’esito della camera di consiglio veniva disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
- – Il ricorrente ha depositato memoria.
- – Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione della norma di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 120. Ad avviso del ricorrente l’attività svolta dal mediatore non rientra nella nozione di "agenzie di affari" di cui al Tulps. E ciò anche in ragione del fatto che l’attività di mediatore ha trovato poi una sua specifica regolamentazione con la previsione di una serie di obblighi in capo ai predetti soggetti, ulteriori e diversi rispetto a quelli genericamente previsti dal Tulps per le agenzie di affari in genere. Inoltre, ad avviso del ricorrente l’ambito di applicazione soggettiva della disposizione di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 120 coincide con quello della norma di cui all’art. 115 del medesimo regio decreto sì che una volta esclusi gli agenti di mediazione dal predetto art. 115 per effetto della L. n. 39 del 1989, conseguentemente agli stessi non era applicabile l’art. 120 richiamato. In ogni caso l’ingresso nell’ordinamento di una normativa ad hoc doveva ritenersi espressione dell’intento del legislatore di escludere l’applicabilità delle norme in questione alla categoria dei mediatori in base al principio generale di specialità.
- – Il ricorso è fondato e va accolto. La tesi interpretativa fornita dal ricorrente risulta palesemente convincente. La L. 39 del 1989, art. 5 ha abolito espressamente, per quanto attiene gli esercenti l’attività di mediazione, anche in forma organizzata, la necessità della licenza di pubblica sicurezza, in via generale prevista per tutte le agenzie di affari dall’art. 115 del Tulps.
Nell’ambito di una nuova disciplina generale settoriale deve ritenersi implicitamente abolito per tali operatori anche l’obbligo della tenuta del registro di cui all’art. 120, citato testo unico.
Occorre, infatti, considerare che si trattava di adempimento prescritto in funzione delle esigenze di controllo degli esercenti in questione, correlate all’esercizio di quelle stesse attività, già sottoposte all’obbligo di licenza e attualmente invece esercitagli a condizioni (tra cui, segnatamente, quella dell’iscrizione all’albo) completamente diverse da quelle in precedenza, ed in via generale, prescritte dalle norme di pubblica sicurezza. La stretta relazione tra le due disposizioni, delle quali la principale non è più applicabile a siffatte attività, non consente di ritenere ancora vigente "in parte qua" quella dipendente. - – Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte può pronunciare sul merito, e, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta, annulla l’ordinanza ingiunzione. Le spese seguono la soccombenza.
LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla l’ordinanza ingiunzione opposta. Condanna parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il merito in Euro 600,00 per onorari e 100,00 per spese e per il giudizio di legittimità in Euro 400,00 per onorari e 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009