Certificazione Energetica degli edifici:la validita’ degli attestati

VALIDITÀ DEGLI ATTESTATI DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La pubblicazione del DM 26 giugno 2009 recante le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" ha definito un passaggio fondamentale per l’adeguamento nazionale alla direttiva 2002/91/CE. Grazie alle linee guida, la certificazione energetica degli edifici non sarà più una prerogativa delle Regioni che, giocando d’anticipo, avevano già recepito mediante leggi regionali la direttiva comunitaria, ma coinvolgerà tutte le Regioni, mettendo la parola fine al periodo transitorio in cui l’attestato di certificazione energetica poteva essere sostituito dall’attestato di qualificazione energetica.

L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di dieci anni, trascorsi i quali il certificato non avrà più alcun valore. La validità dell’attestato viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. All’attestato di certificazione energetica va allegato (in copia o in originale):

  • il libretto di centrale conforme all’allegato F al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW;
  • il libretto di impianto all’allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW.

L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei termini seguenti:

  • ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
  • ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
  • ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
  • facoltativo in tutti gli altri casi.