DIRETTIVA SERVIZI
IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL MERCATO DEI SERVIZI E DEL LAVORO
LA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA |
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1. LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NELL’UNIONE EUROPEA – I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Sportelli unici e meno burocrazia per i prestatori di servizi che intendono avviare un’attività all’interno di uno Stato membro. 1.1. Obiettivo della Direttiva La Direttiva mira ad apportare benefici alle imprese ed a tutelare i diritti del consumatore, rimuovendo l’elevato numero di ostacoli che impedisce ai prestatori di servizi (in particolare piccole e medie imprese) di espandersi oltre i confini nazionali e sfruttare appieno il mercato unico: tutto questo in un’ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati. La finalità prioritaria è realizzare la concreta armonizzazione dei regimi normativi di accesso ed esercizio delle attività di servizi, abbattendo gli ostacoli alla prestazione nel mercato interno. 1.2. Campo di applicazione della Direttiva Il campo di applicazione della direttiva comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico dai soggetti stabiliti nel territorio dell’Unione, sulla base della definizione di “servizio” prevista dai trattati. In particolare, le disposizioni della direttiva non si applicano: 1.3. I principali obblighi per gli Stati membri La Direttiva propone quattro finalità principali, in vista della realizzazione di un mercato interno dei servizi: La Direttiva prevede altresì una serie di misure di semplificazione amministrativa in base alle quali gli Stati membri dovranno semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso e all’esercizio delle attività relative ai servizi, in particolare attraverso: La normativa prevede l’obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni criteri quanto alle condizioni ed alle procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi. 1.4. La data di recepimento da parte degli Stati membri Gli Stati membri avranno tempo fino al 28 dicembre 2009 per recepire la Direttiva, rivedendo la disciplina interna vigente in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizi, al fine di verificarne la rispondenza ai nuovi criteri. 2. I CONTENUTI DEL DECRETO DI RECEPIMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato lo Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”. 2.1. Liberalizzazione e semplificazione Due i pilastri della norma: la liberalizzazione e la semplificazione. Importanti novità sono contenute nello schema che recepisce la direttiva Servizi; in particolare in materia di semplificazione amministrativa. Lo schema prevede: Per facilitare la libertà di stabilimento, la direttiva prevede inoltre: 2.2. Regime di libera iniziativa per le professioni Per i professionisti si prevede il passaggio da un regime autorizzatorio ad un regime di libera iniziativa. 2.3. Le novità in materia di commercio Novità rilevanti arrivano anche per il settore commercio. Le più rilevanti sono le seguenti: . Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI. 2.4. Prevista la soppressione di Ruoli ed Elenchi Camerali Agli articoli 73, 74, 75 e 76 dello Schema di decreto legislativo in commento, viene prevista la soppressione, rispettivamente: L’esercizio delle attività indicate sopra è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. Nelle disposizioni transitorie, dettate nell’articolo 80, si stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli articoli 72 (attività di facchinaggio), 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l’invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica. Il citato articolo 72 stabilisce che i soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di facchinaggio, ai sensi della legge n. 57/2001, come modificata dalla legge n. 40/2007, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio). 2.5. Modifiche all’art. 19 della legge n. 241/1990 Il primo comma dell’art. 84, dello schema di decreto legislativo in commento apporta una rilevante modifica all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituendolo come segue: – Si riporta il testo dello: 3. DIRETTIVA SERVIZI – LE PROPOSTE DELLE REGIONI La Conferenza delle Regioni – nella riunione del 27 gennaio 2010 – ha elaborato e licenziato il parere sul decreto legislativo che attua la direttiva europea relativa i servizi del mercato. . Se vuoi scaricare il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, clicca QUI. 4. DIRETTIVA SERVIZI – LEGGI REGIONALI DI RECEPIMENTO La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, detta norme in materia di: La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’Unione europea, la libertà di stabilimento nonchè il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale (art. 1). Saranno soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, da presentare al Comune in cui si intende svolgere l’attività o dove sono ubicate le strutture: – Si riporta il testo della legge regionale:
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DIRETTIVA SERVIZI 2008/8/CE IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI |
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1. TASSAZIONE NEL PAESE DI STABILIMENTO DELL’ENTE – DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ARRIVANO I NUOVI CHIARIMENTI SULLE NUOVE REGOLE IVA
La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 (c.d "direttiva servizi") ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (c.d. "direttiva IVA"), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all’esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie”. 2. CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La direttiva comunitaria non è ancora stata recepita dall’Italia, ma arrivano dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulle nuove regole per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA. Il documento fornisce indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella «direttiva Servizi» (2008/8/CE), con riferimento in particolare alla rilevanza territoriale dell’operazione. Le novità sono due: 3. EMANATO IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/8/CE E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010, il D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, recante "Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche’ il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie".
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Il Dipartimento per le politiche comunitarie ha predisposto una ”Guida per il monitoraggio relativo alla direttiva Servizi”. La guida propone alle Amministrazioni pubbliche uno strumento concreto per affrontare il primo obbligo richiesto dal legislatore europeo per il corretto recepimento della direttiva servizi: il monitoraggio della normativa nazionale in materia di attività di servizio. Si riporta il testo della guida: . Se vuoi approfondire l’argomento sui contenuti della “Direttiva Servizi” e visitare il sito della Commissione europea, clicca QUI. . Se vuoi approfondire l’argomento sui contenuti della “Direttiva Servizi” e visitare il sito del Dipartimento politiche comunitarie, clicca QUI.
In data 12 gennaio 2010 si è tenuto, presso la Camera di Commercio di Ferrara un Seminario su "Modelli Intrastat: nuovi adempimenti" in vigore dal 1° gennaio 2010. . Se vuoi scaricare il materiale relativo al Seminario, clicca QUI.
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. DIRETTIVA 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. |