Domanda: ai fini del riconoscimento del compenso, è necessario o meno che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, sia regolarmente iscritto all’albo dei mediatori professionali?
Risposta: Per il riconoscimento del compenso al mediatore è necessaria l’iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione, sezione agenti immobiliari, tenuto presso la Camera di commercio di residenza. Infatti, ai sensi dell’articolo 6 comma 1, della legge 39/89 "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", cui devono iscriversi anche coloro che svolgono attività di mediazione in modo discontinuo o occasionale (articolo 2). In caso contrario, non solo il mediatore è tenuto a restituire il compenso percepito, ma incorre anche nell’applicazione di sanzioni amministrative (o penali, in caso di recidiva: articolo 8).
La normativa in commento ha voluto garantire – a tutela delle parti che si avvalgono dell’operato del mediatore – la professionalità dello stesso, imponendo un filtro amministrativo, quale è la necessaria iscrizione all’Albo dei mediatori tenuto dalla CCIAA.
In ogni caso, "è sufficiente a far sorgere il diritto al compenso, che l’iscrizione sia intervenuta dopo l’inizio dell’attività di mediazione e finchè essa sia in corso, ma in tal caso la provvigione sarà dovuta solo da quel momento (Cass. civ. 07-05-2007 n. 10290)".
Altra figura dal mediatore, è il procacciatore di affari: si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provigione e non è soggetto della legge 39/89, che presuppone l’obbligo di iscrizione nel relativo albo (Cass. 16-12-2005 n. 27729).