La Corte di cassazione con le sentenze n. 1576/10 – n. 1577/10 e n. 2279/10 è intervenuta in materia di lavoro ed in particolare nella fattispecie del Contratto a tempo determinato ed in particolare è tornata a pronunciarsi in merito alla definizione delle motivazioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.
La finalità del presente documento è quella di offrire un aggiornamento in merito all’orientamento interpretativo che si è affermato a seguito delle tre recenti sentenze della Corte di Cassazione sopra indicate.
In particolare si cerca di riassumere alcune indicazioni operative necessarie per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, in osservanza dei principi fissati dalle recenti sentenze.
Il datore di lavoro ai fini della definizione della causale di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è
tenuto a:
- Individuare la ragione che giustifica l’apposizione del termine al rapporto di lavoro tra le clausole generali indicate dall’art.1 comma 1 del D. Lgs 368/2001, ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
- Specificare in modo dettagliato la clausola generale di ricorso, come indicato al punto che precede, facendo riferimento alla realtà specifica in cui il contratto viene ad essere calato ovvero al proprio contesto aziendale specifico. La causale di ricorso al contratto in esame potrà essere indicata integralmente all’interno del contratto di lavoro, oppure parzialmente utilizzando altri documenti ai quali deve essere fatto espresso rinvio nel contratto stesso.
- In caso di ricorso al contratto a tempo determinato per esigenze di carattere sostitutivo gli adempimenti deldatore di lavoro variano a seconda della fattispecie specifica che legittima il ricorso al contratto stesso ed in particolare:
- se il contratto a termine viene stipulato per sostituire un singolo lavoratore addetto a specifica e determinata mansione, il datore di lavoro è tenuto a specificare il nominativo del dipendente sostituito;
- nei casi in cui la sostituzione è riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, il datore di lavoro deve garantire la corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per questa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione; in questa specifica fattispecie il datore di lavoro non sarà tenuto ad indicare i nominativi dei dipendenti sostituiti;
- Garantire che la causale di ricorso al contratto a termine sia corrispondente alle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro.
Per la casistica in argomento si invita a prestare attenzione ed a consultare in modo preciso ed approfondito il
vostro consulente del lavoro al fine di evitare spiacevoli situazioni e contenziosi in materia del lavoro.