Decreto 22 Gennaio 2008 n. 37
Regolamento pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008
Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
“ Dal 27 Marzo 2008 obbligatoria la certificazione degli impianti
sugli atti di compravendita “
Dal 27 Marzo p.v. i contratti di trasferimento degli immobili dovranno adeguarsi alle nuove norme sulla certificazione degli impianti come dispone il D.M. n. 37/2007 pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008.
I nuovi obblighi entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, quindi inderogabilmente il 27 Marzo 2008 e riguardano i contratti di trasferimento (compravendita, donazioni, permute, ecc.).
L’articolo 13 comma 2 prescrive che nell’atto di trasferimento venga “riportata la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza” e in allegato la dichiarazione di conformità ovvero una “dichiarazione di rispondenza” degli impianti alle nuove normative.
Le sanzioni per la inosservanza delle nuove norme non prevede la “nullità” dell’atto notarile ma esclusivamente una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro come prescritto all’art. 15 comma 2°.
L’applicazione delle norme si riferisce a tutte le nuove costruzioni ma anche a tutti gli edifici nei quali gli impianti elettrici, gas, automazione e radiotelevisivi ecc, sono stati oggetto non solo di nuova installazione ma anche di ampliamento (articolo 5 del D.M. 37/2008).
Si deve ritenere compresa nella nuova normativa ogni tipologia di edificio (con impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008) per i quali la conformità è sostituita dalla “dichiarazione di rispondenza” da predisporre e con la firma da un tecnico abilitato (art. 7 – comma 6°).
In caso di mancata “rispondenza” all’atto di compravendita dovrà essere allegata la dichiarazione del tecnico che attesta la non conformità degli impianti.
Il venditore deve consegnare all’acquirente la documentazione amministrativa e tecnica degli impianti nonché il libretto di uso e di manutenzione, anche se ciò era già previsto dalle vecchie normative.
E’ ammissibile una deroga convenzionale tra le parti all’obbligo di garanzia della conformità degli impianti.
Resta impregiudicata la commerciabilità degli immobili, mentre è da approfondire la disciplina della garanzia per vizi e la responsabilità dell’alienante per in adeguamento, nei casi in cui il contratto ometta di regolamentare il profilo in esame.