L’art. 19, c. 15 D.L. 78/2010 dispone, a partire dal 1.07.2010, l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha modificato il “modello 69”, utilizzato per richiedere la registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, prevedendo uno specifico quadro dove indicare i dati catastali nei casi di registrazione dei contratti.
Per motivi di omogeneità e di razionalizzazione del sistema, ha esteso l’indicazione dei dati catastali nel “modello 69” anche ai contratti di comodato. Il modello è presentato all’Agenzia delle Entrate, secondo le vigenti modalità.
La norma prevede, inoltre, che anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, siano comunicati i dati catastali dei beni immobili.
Attualmente l’adempimento è assolto con il versamento della relativa imposta e, considerati i tempi di adeguamento dei sistemi informativi degli intermediari della riscossione alle eventuali modifiche dei modelli di pagamento, è stato introdotto un nuovo modello di comunicazione dei dati catastali, denominato “CDC”. Per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, la presentazione del “modello CDC” è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1.07.2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere.
Attualmente l’adempimento è assolto con il versamento della relativa imposta e, considerati i tempi di adeguamento dei sistemi informativi degli intermediari della riscossione alle eventuali modifiche dei modelli di pagamento, è stato introdotto un nuovo modello di comunicazione dei dati catastali, denominato “CDC”. Per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, la presentazione del “modello CDC” è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1.07.2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere.
E’ evidente la finalità fiscale della norma che, al comma 1 dello stesso art. 19, prevede l’attivazione, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’Anagrafe immobiliare integrata, gestita dall’Agenzia del Territorio, con la funzione di attestare ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
SCHEMA DI SINTESI
INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI
OGGETTO DELL’OBBLIGO
Richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili (fabbricati e terreni) esistenti sul territorio dello Stato.
Relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.
Relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.
ENTRATA IN VIGORE
I nuovo obblighi si applicano a decorrere dal 1.07.2010 e, pertanto, agli atti di locazione e affitto registrati dal 1.07.2010.
MODULISTICA
Nuovo MODELLO 69
Il nuovo formato del Modello 69 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1.07.2010, dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili.
Nel modello per la richiesta di registrazione, oltre a nuove istruzioni e modifiche grafiche, trova spazio il Quadro D, predisposto appositamente per ospitare i “Dati degli immobili” per i quali si chiede la registrazione.
Nel modello per la richiesta di registrazione, oltre a nuove istruzioni e modifiche grafiche, trova spazio il Quadro D, predisposto appositamente per ospitare i “Dati degli immobili” per i quali si chiede la registrazione.
Nuovo MODELLO CDC ( Comunicazione Dati catastali)
DEVE ESSERE PRESENTATO UNA SOLA VOLTA
Il nuovo Modello CDC deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto di beni immobili già registrati al 1.07.2010.
Il Modello CDC è presentato all’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto:
Il Modello CDC è presentato all’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto:
- in forma cartacea, nel termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili;
- per via telematica, contestualmente al versamento.
I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti devono inviare il modello con le medesime modalità telematiche.
I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il modello in forma cartacea o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.
Fino alla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del modello, fermi restando i termini per l’assolvimento dell’imposta di registro, i soggetti che abbiano posto in essere cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, di contratti di locazione o di affitto di beni immobili, presentano il “modello CDC” in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto.
I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il modello in forma cartacea o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.
Fino alla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del modello, fermi restando i termini per l’assolvimento dell’imposta di registro, i soggetti che abbiano posto in essere cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, di contratti di locazione o di affitto di beni immobili, presentano il “modello CDC” in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto.
SANZIONI
Art. 69 D.P.R. 131/1986
per le richieste di registrazione effettuate dal 1.07.2010, lLa mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
ASPETTI OPERATIVI
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell’atto (se ha una durata superiore a 30 giorni nel corso dell’anno).
La procedura di registrazione telematica è obbligatoria per i possessori di almeno 100 immobili, mentre è facoltativa per tutti gli altri contribuenti.
La procedura di registrazione telematica è obbligatoria per i possessori di almeno 100 immobili, mentre è facoltativa per tutti gli altri contribuenti.
DOCUMENTI PER REGISTRARE
- Almeno 2 copie, con firma in originale, dell’atto da registrare;
- Contrassegno telematico da applicare su originali e copie, che attesta il registrazione pagamento dell’imposta di bollo pari a € 14,62 per ogni 4 facciate scritte in ufficio e, comunque, ogni 100 righe;
- Stampato per la richiesta di registrazione – Modello 69 (Modello 69 NUOVA VERSIONE completa del quadro “ D” dati catastali)
- Elenco degli atti presentati per la registrazione – Mod. RR;
- Attestato di versamento – Modello F23.
IMMOBILE FABBRICATI AD USO ABITATIVO
PERCENTUALE 2% del canone annuo con imposta minima pari a euro 67,00, stessa percentuale per ciascuna annualità. Senza imposta minima.
FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA
PERCENTUALE 1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA.
PERCENTUALE 2% del canone, negli altri casi.
PERCENTUALE 2% del canone, negli altri casi.
FONDI RUSTICI
PERCENTUALE 0,50% del corrispettivo annuo, per ciascuna annualità.
ALTRI IMMOBILI
PERCENTUALE 2% del corrispettivo annuo, per ciascuna annualità.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
con versamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula o dalla data inizio locazione e comunque dalla data più vecchia tra le due ,con versamento dell’imposta di registro sulla prima annualità e/o dell’intero periodo con sconto pari al 50% del tasso di interesse moltiplicato per gli anni di durata periodo.
L’imposta sulla prima annualità non può essere inferiore a € 67.
Successive annualità: entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità successiva senza imposta minima.
L’imposta sulla prima annualità non può essere inferiore a € 67.
Successive annualità: entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità successiva senza imposta minima.
CESSIONE/SUBENTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
in Unica soluzione: entro 30 giorni dall’evento.
Senza corrispettivo, imposta fissa pari a € 67.
Con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di € 67).
Presentazione della copia del mod. F23 all’Ufficio, entro 20 giorni ,completa del Modello CDC ( comunicazioni dati catastali) per le locazioni registrate prima del 1 luglio 2010 e per le quali non fosse già stato consegnato il Modello CDC.
Senza corrispettivo, imposta fissa pari a € 67.
Con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di € 67).
Presentazione della copia del mod. F23 all’Ufficio, entro 20 giorni ,completa del Modello CDC ( comunicazioni dati catastali) per le locazioni registrate prima del 1 luglio 2010 e per le quali non fosse già stato consegnato il Modello CDC.
PROROGA DI PERIODO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
in Unica soluzione: entro 30 giorni dall’evento.
Imposta registro proporzionale con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di € 67).
Presentazione della copia del mod. F23 all’Ufficio, entro 20 giorni ,completa del Modello CDC ( comunicazioni dati catastali) per le locazioni registrate prima del 1 luglio 2010 e per le quali non fosse già stato consegnato il Modello CDC.
Imposta registro proporzionale con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di € 67).
Presentazione della copia del mod. F23 all’Ufficio, entro 20 giorni ,completa del Modello CDC ( comunicazioni dati catastali) per le locazioni registrate prima del 1 luglio 2010 e per le quali non fosse già stato consegnato il Modello CDC.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
In Unica soluzione: entro 30 giorni dall’evento.
Senza corrispettivo, imposta fissa pari a € 67.
Con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di € 67).
Presentazione della copia del mod. F23 all’Ufficio, entro 20 giorni completa del Modello CDC ( comunicazioni dati catastali) per le locazioni registrate prima del 1 luglio 2010 e per le quali non fosse già stato consegnato il Modello CDC.
PRINCIPALI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE
107T
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Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati -intero periodo (da utilizzare quando si versa in unica soluzione l’imposta relativa all’intera durata del contratto).
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115T
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Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati -prima annualità (da utilizzare nel caso in cui si versa l’imposta relativa solo al primo anno di durata del contratto).
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112T
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Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati -annualità successive (da utilizzare quando si versa l’imposta relativa ad uno degli anni di durata del contratto successivo al primo).
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114T
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Imposta di registro -proroga contratti di locazione (da utilizzare nel caso di proroga del contratto di locazione).
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110T
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Imposta di registro -cessione contratti di locazione e affitti.
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109T
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Imposta di registro – per atti, contratti verbali e denunce.
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113T
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Imposta di registro -risoluzione dei contratti di locazione e affitti (da utilizzare in caso di risoluzione del contratto versando l’importo fisso di € 67 e consegnando all’ufficio l’attestato di versamento entro 20 giorni).
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Per registrare un contratto di locazione il contribuente deve prima calcolare e versare l’imposta di registro.
Il pagamento, per il quale si utilizza il mod. F23, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione.
La copia dell’attestato di versamento deve essere infatti consegnata all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione.