Quanto segue è un elenco di considerazioni in relazione ai contenuti di una ideale bozza di Contratto a Progetto o programma o fase di esso, l’elenco, succinto ed il più operativo possibile, non è esaustivo sull’argomento, ma nasce ed è quindi da intendersi quale breve sequenza di valutazioni sull’aderenza di un testo contrattuale alle previsioni giuridiche introdotte dal D.Lgs. 276/03, le successive modificazioni nonchè le circolari del Ministero del Lavoro ed INPS che le interpretano e spiegano.
E’ doveroso ed opportuno comunque preavvertire che l’argomento è tuttora oggetto di dibattito, e sull’interpretazione delle fonti giuridiche e sulla radicazione di una dottrina sulla fattispecie contrattuale, da parte degli operatori e quindi i punti che seguono potrebbero essere oggetto di successive anche diverse interpretazioni.
Legenda degli appunti:
Le considerazioni riportate a seguire sono valutate seguendo una teorica successione di una ipotetica bozza contrattuale e sono a loro volta elencate numericamente; ogni punto dell’elenco corrisponde ad una o più clausole che si reputa opportuno consigliare di inserire o prevedere a regolamentare gli istituti in questione.
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Premessa del contratto: è opportuno che le premesse abbiano contenuti diversificati richiamando le condizioni del mercato locale di appartenenza, le necessità del committente e la caratteristica del progetto che si intende realizzare. È inoltre da inserire una dichiarazione delle capacità e competenze professionali e personali possedute dal collaboratore, che dovrebbe provenire dallo stesso, il cui possesso lo rende in grado di eseguire il progetto affidatogli dal committente, che preceda la manifestazione espressa della propria disponibilità ad avviare la collaborazione.
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Le premesse andranno poi richiamate da un apposito articolo che le dichiari parte integrante ed essenziale del contratto.
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Il progetto: andrebbe definito come oggetto del contratto così come tutte le attività del collaboratore, al quale si dovranno dare anche degli obiettivi. Qualora nel caso di specie sia possibile misurare le attività con criteri predeterminati andranno chiarite anche le finalità dell’iniziativa e gli obiettivi di carattere più generale che il committente si è dato con l’avvio della stessa.
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Nonostante non sia necessario esplicitare le modalità di espletamento dell’incarico tranne che come richiamo all’autonomia di esecuzione delle attività da parte del collaboratore, sarebbe comunque necessario prevedere come sia regolata e quindi debba avvenire la coordinazione delle attività del collaboratore con l’organizzazione del committente: ad esempio con incontri programmati su scala settimanale tra collaboratore e committente o suoi delegati all’uopo.
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Sarà anche necessario prevedere delle regole per l’accesso alle sedi e/o filiali del committente e l’eventuale disponibilità dell’organizzazione del committente, rammentando che questo è un elemento importante per la qualificazione giuridica del rapporto e rileva anche a fini assicurativi.
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I corrispettivi andrebbero quantificati complessivamente e per l’intera e perfetta realizzazione del progetto, anche a puro titolo indicativo di massima, fatto comunque salvo il successivo conguaglio a progetto terminato; rammentando che il compenso dovrà essere sempre commisurato alla tipologia di attività ed alla prassi locale di compenso per attività analoghe di natura autonoma. E’ anche possibile prevedere un compenso variabile correlato al valore del progetto – ad es.: un cantiere da porre sul mercato e le relative provvigioni per il committente e la percentuale delle stesse prevista per il collaboratore (ovviamente l’esempio prevede il caso che il collaboratore sia in possesso del necessario requisito di iscrizione a ruolo ). Per quanto riguarda le spese queste devono essere oggetto di una regolamentazione specifica concordata tra le parti, possibilmente in un articolo apposito.
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La durata potrà essere determinata: conclusione del rapporto al <…> 200<…>; oppure determinabile: al realizzarsi del progetto; resta comunque necessario prevedere una “Clausola risolutiva espressa” richiamando l’art. 1456 c.c. per la possibilità di recesso per giusta causa da parte del committentee quindi elencare i motivi ad es. cancellazione dall’albo, oppure irregolare attività e/o inattività protratta da parte del collaboratore non dovuta a cause di forza maggiore (malattia od infortunio o gravidanza).
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E’ senz’altro preferibile che il contratto non preveda possibilità di proroga, meglio stipulare (in forma scritta) a conclusione del primo, per scadenza della durata determinata di cui sopra, eventuali successivi accordi per la conclusione delle eventuali attività residue, oppure avere durata non determinata a priori ma determinabile a conclusione del progetto. Reata possibile anche stipulare successivi contratti per l’esecuzione di analoghi progetti e/o attività od anche diverse, ma a seguito di una valutazione tra le parti che escluda la possibilità di una “reiterazione fraudolenta della fattispecie”
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Riservatezza: il contratto dovrà prevedere l’impegno del collaboratore a mantenere riservate tutte le informazioni e dati anche e soprattutto relative alle operazioni ed ai clienti per tutta la durata del rapporto e successivamente, eventualmente con una penale economica predefinita in caso di violazioni dell’obbligo, impregiudicato comunque il diritto del committente al risarcimento del danno diretto od indiretto.
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Eventuali Patto di esclusiva e Patto di non concorrenza saranno da inserire in apposito articolo con una serie di elementi caratterizzanti: durata, area geografica, attività, l’eventuale indennità quantificata in uno specifico corrispettivo. In assenza degli elementi di cui sopra si sconsiglia di prevederlo contrattualmente, in quanto potenzialmente nullo e probabilmente inefficace.
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Spesso si rileva in format contrattuali in commercio o in modelli contrattuali in uso nel comparto immobiliare l’assenza di regolati fiscali e/o contributivi sul reddito del collaboratore derivante dalla prestazione dedotta nel contratto, nonché sui versamenti INAIL ed INPS; che invece è sempre opportuno inserire specie nel caso di sussistenza di diritti a detrazioni fiscali del collaboratore, e comunque utili ad una qualificazione giuridica del rapporto da parte del giudice di merito nel caso di un eventuale contenzioso.
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Sicurezza e salute del lavoratore: è sempre necessario prevedere una clausola di presa visione dal parte del collaboratore dei rischi ai quali lo stesso potrebbe essere esposto nell’esecuzione delle sue attività, eventualmente con uno specifico richiamo all’art 7 D. Lgs. 626/94.
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Trattandosi di un rapporto che allo stato si avvicina al lavoro autonomo, l’inserimento del domicilio a indirizzo obbligatorio del collaboratore per comunicazioni e corrispondenza dal committente è una precauzione utile; così come per la certezza della data delle comunicazioni stesse è il caso di integrarlo con dei tempi obbligatori per la “ricezione automatica” delle eventuali comunicazioni inviate dal committente al collaboratore.
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Certificazione preventiva del contratto: si consiglia di inserire un impegno reciproco a certificare, presso la sede di certificazione competente, la qualificazione giuridica del contratto ed i modi di realizzazione del programma/progetto non appena possibile, secondo il disposto del D.Lgs. 276/2003 in materia.
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Foro: il foro competente a dirimere e/o giudicare eventuali controversie tra le parti è di norma quello del domicilio del collaboratore ma può essere anche quello dell’eventuale sede della prestazione, la scelta nei limiti delle facoltà concesse ai contraenti dalla norma di procedura civile va valutata caso per caso.
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Privacy: è infine consigliabile inserire una clausola che contenga ed esprima il consenso al trattamento e conservazione dei dati del collaboratore ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. Privacy).
Dott. Donato Menichella
Consulente Collegio FIAIP Emilia Romagna