Nelle transazioni immobiliari la somma versata a titolo di “Caparra Confirmatoria” art 1385 codice civile è “ fuori campo“ dall’imposta IVA solo quando ha esclusivamente natura risarcitoria.
Se invece la somma viene corrisposta anche a titolo di acconto sul prezzo di vendita deve essere assoggettata all’Imposta IVA.
Così ha concluso l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 197/E del 1° agosto 2007 nell’ambito di un interpello di un contribuente.
Le finalità della caparra confirmatoria art 1385 codice civile è sicuramente “risarcitoria”, pertanto fuori campo Iva, infatti le conseguenze in caso di inadempimento di una delle parti sono:
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se inadempiente è la parte che ha versato la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra;
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se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra l’altra parte può recedere dal contratto ed ottenere il versamento del doppio della caparra versata.
R E G I M E I V A : A C C O N T O P R E Z Z O E C A P A R R A
Caparra Confirmatoria art 1385 codice civile
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Garantisce un indennizzo in caso di inadempimento contrattuale della controparte
Regime IVA
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Avendo funzione risarcitoria, la caparra è “fuori campo” Iva. Non costituisce né una cessione di beni né una prestazione di servizi
Caparra/Acconto Prezzo
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La caparra spesso assolve anche la funzione di acconto prezzo
Risoluzione n. 197/e del 1° agosto 2007
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Se assume la duplice natura di acconto e risarcimento, la caparra deve essere assoggettata all’ IVA.
IVA/Registro
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Se gli importi corrispondenti sono gravati di Iva, l’ Imposta di Registro sul preliminare si applica in misura fissa.
Registro
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il contratto preliminare deve essere sempre assoggettato a registrazione con pagamento imposta di registro fissa c.d “tassa atto” codice 109 T per Euro 169,00
Per caparra confirmatoria art 1385 c.c.:
Imposta proporzionale 0,50% senza versamento minimo codice tributo 114T
Per caparra /caparra penitenziale art 1386:
Imposta proporzionale 3% senza versamento minimo codice tributo 114T
Per acconto sul prezzo ,tassazione atto trasferimento in regime di imposta di registro:
Imposta proporzionale 3% senza versamento minimo codice tributo 114T
Per acconto sul prezzo ,tassazione atto trasferimento in regime di IVA:
Non si applica l’Imposta di Registro