Domanda del contribuente
Si chiede di sapere se la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito (ad esempio al momento dell’accettazione della proposta di acquisto) per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possa essere detratta nella prima dichiarazione dei redditi utile.
Risposta della Agenzia delle Entrate
L’art 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, prevede che sono detraibili "dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità".
Con la circolare 4 aprile 2008, n. 34 è stato chiarito che poiché l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia stato concluso.
La scrivente ritiene che nella fattispecie rappresentata al contribuente competa la detrazione d’imposta prevista dal citato art. 15, risultando evidente che le spese sono sostenute in occasione dell’acquisto dell’abitazione principale.
Infatti, successivamente all’accettazione della proposta di acquisto nel medesimo anno è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita e il contratto di acquisto definitivo (rogito).