Come puntualmente segnalato dal nostro Presidente Nazionale Paolo Righi, Giovedì 5 Giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 riguardante le disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo in tema di prestazione energetica nell’edilizia.
In base a tale Decreto Legge, in vigore da Venerdì 6 Giugno e da convertire in legge entro 60 giorni a pena di decadenza, l’Attesto di Certificazione Energetica (ACE) viene ridenominato “Attestato di Prestazione Energetica” e nei contratti di vendita, o nei nuovi contratti di locazione, dovrà essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci – indipendentemente dal supporto cartaceo/informatico sul quale saranno realizzati – dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, nonchè la classe energetica corrispondente. Ci preme ricordarvi che in caso di violazione dell’obbligo il responsabile dell’annuncio è soggetto alla sanzione amministrativa – ora dunque prevista a livello nazionale – da un minimo di €500,00 fino ad un massimo di €3.000,00.
Segnaliamo infine che, in caso di vendita di un immobile, il proprietario che incorra nella violazione dell’obbligo di dotare di APE il bene trasferito sarà punito con una sanzione da €3.000,00 a €18.000,00 mentre in caso di contratto di locazione il proprietario potrà essere sanzionato per un importo da€300,00 a €1.800,00.
Per quanto riguarda l’operatività del Decreto sul territorio dell’Emilia-Romagna, il Consiglio Regionale Fiaip ha da tempo instaurato un proficuo dialogo con la Regione, in virtù del quale abbiamo immediatamente sottoposto all’attenzione delle figure competenti una serie di quesiti riguardanti l’esatta individuazione della figura del responsabile dell’annuncio da sanzionare (proprietario o agente immobiliare?), importo delle sanzioni e loro effettiva applicabilità, modalità di pubblicità dei consumi energetici e procedure da adottare nel caso si propongano cantieri con più appartamenti o immobili in corso di costruzione.
Sarà nostra cura informare tempestivamente gli associati su queste pagine non appena riceveremo un riscontro dalle Istituzioni interpellate. Nel frattempo corre l’obbligo di adottare un atteggiamento prudente, continuando a svolgere il lavoro di informazione nei confronti dei proprietari, assistenza nella produzione dei certificati e loro pubblicazione su ogni tipo di annuncio come già intrapreso dagli Agenti Immobiliari Fiaip dall’inizio del 2013.