Identificazione personale
mediante fotocopia documento
In ordine alla legittimità dell’identificazione delle persone che effettuano operazioni bancarie, finanziarie e postali presso istituti bancari e uffici postali, sia relativamente alle modalità con cui essa è effettuata, anche in altre circostanze il Garante è intervenuto con un provvedimento del 27 maggio 2005, contenente alcune prescrizioni (ai sensi dell’art. 154, 1 comma, lett. c del d.lg. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali) su quando identificare e fotocopiare i documenti in banca, consultabile sul sito internet www.garanteprivacy.it, (doc. web n. 1189435), che alleghiamo alla presente.:
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/search_result.jsp
Il provvedimento, nel rilevare che la banca ha l’onere di verificare l’identità dell’interessato basandosi su idonei elementi di valutazione, ritiene giustificata la richiesta di produrre e di conservare la copia di un documento di
riconoscimento quando una disposizione normativa prevede espressamente tali operazioni, o quando la banca deve poter dimostrare di aver identificato l’interessato con modalità più accurate.
L’identità dell’interessato può essere anche effettuata con le modalità indicate nelle lett. a), b), c) e d) del punto 3 del citato provvedimento del Garante quando, per esempio, si tratti di un correntista della stessa banca. In tal caso, si precisa che, in applicazione dei principi di pertinenza e non eccedenza, occorre evitare di acquisire più volte copie di documenti già disponibili agli atti.
Con riferimento, invece, alla richiesta del documento di identità all’atto della sottoscrizione di abbonamenti o per l’attivazione di schede telefoniche prepagate, occorre fare riferimento all’art. 55, comma 7 del d.lg. 259/2003,
come modificato dall’art. 1 della legge n.155/2005, ai sensi del quale "Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonica mobile, che sono identificati prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.).
Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.
Fonte:
Garante per la protezione dei dati personali
Ufficio Relazioni con il Pubblico