Le Locazioni Abitative

 

Le Locazioni ad uso abitativo

 

 

Le tipologie di locazioni soggette alla disciplina della legge 09.12.1998 n. 431 e altre ipotesi di locazione di immobile destinato ad alloggio

non soggette alla disciplina della legge n. 431/’98.

 

 

La legge 9 dicembre 1998 n. 431, che novella la disciplina delle locazioni di immobili a destinazione abitativa, esordisce all’art. 1 delimitando l’ambito di applicazione della riforma per poi individuare nuovi tipi contrattuali, classificati in base all’uso del bene pattuito tra le parti, il tutto in un’ottica di superamento del previgente regime vincolistico che aveva notevolmente mortificato la libertà contrattuale.

 

La legge, nel prevedere il suo ambito di operatività, opera sostanzialmente una prima distinzione delle tipologie locative sulla base dell’esigenza abitativa – primaria e non – in capo al conduttore, delle caratteristiche e qualità dell’immobile, e più in generale dello scopo perseguito dalle parti contraenti.

 

Le tipologie locative escluse dalla riforma vengono per contro disciplinate dal codice civile (art. 1571 e seguenti), con conseguente ampia libertà negoziale in punto di durata, corrispettivo ed ogni ulteriore pattuizione.

 

Una delle principali novità della legge di riforma n. 431/98 è l’introduzione della possibilità di regolamentare, a scelta delle parti, il rapporto locatizio destinato ad abitazione primaria in base a due regimi, sottoposti a regole diverse.

L’art. 2, relativo alle modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione, prevede infatti due figure alternative: