Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. 112/’08 di cui trovate stralcio in allegato, è caduto ogni obbligo di consegna o di allegazione di documentazione relativa alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita o di locazione di un immobile,abitativo e non abitativo.
Decreto Legge 112 del 25.06.2008
Pubblicato sul supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 in vigore dalla stessa data (25.06.2008)
§§§§§ omissis §§§§§
Articolo 35
Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c)la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a9 e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 è soppresso.
Fonte: Norme e Tributi Il Sole 24 Ore del 26.06.2008
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25/6 del decreto-legge n.