La Fiaip fa giurisprudenza: il lavoro della Federazione italiana agenti immobiliari professionali ha infatti ricevuto un importante riconoscimento dalla Cassazione e d’ora in poi per determinare il valore di un immobile nel corso di un procedimento giudiziario, si farà riferimento proprio ai dati forniti dall’Osservatorio immobiliare Fiaip.
“Da anni – sottolinea Paolo Papi, presidente di Fiaip Piemonte – la nostra associazione stila e diffonde un accurato Osservatorio immobiliare, che per la sua affidabilità, serietà e rispondenza al reale stato di fatto, è diventato nella nostra regione e nel resto d’Italia, un punto di riferimento per valutare il valore degli immobili nelle varie città e nei diversi quartieri delle stesse”.
Oggi a questa situazione, unanimemente riconosciuta, si aggiunge però una certificazione ancora più autorevole, quella della Cassazione. Secondo l’ordinanza 12915/2019 della Suprema Corte, infatti, il fisco può legittimamente desumere maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di un immobile a prezzi inferiori a quelli risultanti congiuntamente dai valori Omi (l’Osservatorio dell’Agenzia delle entrate) e da quelli dell’Osservatorio Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali).
Così, la Corte ha cassato la sentenza dei giudici di merito che avevano affossato l’accertamento del fisco perché basato sui soli valori Omi, mentre i giudici di legittimità hanno rimarcato che l’atto impositivo era fondato non solo sui valori Omi, ma anche su quelli indicati dall’Osservatorio immobiliare della Fiaip (si veda anche Cassazione 16741/2017).
“Che i nostri dati e le nostre statistiche – conclude Papi – siano ora diventati strumento ufficiale per i Tribunali anche al fine di dirimere le controversie con il Fisco e in generale per determinare il reale valore di un immobile, non può che renderci orgogliosi per il lavoro fatto e spingerci a continuare nella strada di professionalità e accuratezza intrapresa sin dalla nostra fondazione, sempre a tutela dei clienti e del libero mercato”.